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Lo ius novorum in appello

La questione dello ius novorum in appello attiene alla possibilità per le parti di proporre davanti al giudice di secondo grado, per la prima volta, nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova. La disciplina dello ius novorum si ricava oggi dall’art. 345 c.p.c. ed è frutto di una lunga evoluzione, che ha visto il legislatore impegnato a modificare più volte, radicalmente, le disposizioni ad esso relative negli ultimi centocinquant’anni. Si è passati da un appello aperto ai nova, nella vigenza del c.p.c. del 1865, ad una totale chiusura con il nuovo codice di rito del 1942; nel 1950, con una Novella, si è registrato un ritorno all’ammissione di nuove eccezioni e nuove prove davanti al giudice di seconda istanza e nel 1990, la legge n. 353, a seguito dell’influenza esercitata dalla riforma intervenuta nel rito del lavoro nel 1973, ha ricondotto il giudizio d’appello verso il modello della revisio prioris instantiae.
La tesi si concentra in particolare sul problema dell’individuazione dei confini del divieto di nova in appello per quanto concerne le nuove eccezioni e i nuovi mezzi di prova.
Secondo quanto disposto dal 2° comma dell’art. 345 c.p.c., le uniche eccezioni proponibili per la prima volta in appello sono quelle rilevabili anche d’ufficio, con esclusione quindi delle eccezioni cosiddette in senso stretto, cioè di quelle rimesse all’esclusiva iniziativa delle parti. Le questioni interpretative che sorgono in relazione alle nuove eccezioni attengono, in primo luogo, alla distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, nelle ipotesi in cui il legislatore non abbia esplicitamente stabilito la loro rilevabilità d’ufficio da parte del giudice. Occorre successivamente stabilire se il divieto di cui si tratta comporti l’esclusione dal giudizio d’appello anche delle mere difese, non proposte nel procedente grado di giudizio. Una volta individuato il campo d’applicazione dell’art. 345, 2° comma, c.p.c., sorge l’interrogativo circa la facoltà di allegare nuovi fatti, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dall’avversario, a fondamento delle nuove eccezioni ammesse in appello.
La possibilità di proporre davanti al giudice di seconda istanza nuovi mezzi di prova è limitata (salvo per il giuramento decisorio, che è sempre deferibile, anche per la prima volta in appello) all’ipotesi in cui tali mezzi istruttori siano considerati dal giudice indispensabili per la decisione della causa ovvero all’ipotesi in cui la parte dimostri che la loro mancata proposizione, nel primo grado di giudizio, è dovuta ad una causa non imputabile alla parte stessa. Le maggiori questioni sul tema hanno ad oggetto la problematica definizione del requisito dell’indispensabilità del nuovo mezzo di prova, anche in relazione alla possibilità che esso permetta l’ingresso in appello di prove da cui la parte sia decaduta in primo grado. Le medesime questioni interpretative si pongono con riferimento alle prove precostituite, in particolare ai documenti, rispetto ai quali gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali risultano ancora meno univoci.
In appendice alla tesi è affrontato il problema della compatibilità tra l’art. 345 c.p.c. e il procedimento sommario nel nuovo rito societario: il d. lgs. n. 5 del 2003 si limita, infatti, a rinviare, salvo taluni adattamenti, alla disciplina dell’appello prevista per il rito ordinario.
Il criterio che sta alla base dell’interpretazione della disciplina dello ius novorum in appello è da ricondurre al contemperamento tra i valori della ricerca della verità materiale e della durata ragionevole del processo, tra l’esigenza della tutela del diritto di difesa delle parti e la necessità di garantire una composizione rapida della controversia. Da una parte, emerge la necessità di impedire i comportamenti dilatori delle parti ed evitare che le stesse riservino al giudizio di secondo grado le difese più efficaci, cogliendo così di sorpresa l’avversario; dall’altra, vi è l’esigenza di non ridurre l’appello ad un giudizio destinato esclusivamente a correggere gli errori commessi dal giudice di prime cure.
L’obiettivo dell’equilibrio tra questi valori può essere perseguito configurando il giudizio di primo grado come sede privilegiata per l’esame della controversia ed ammettendo tuttavia le parti a correggere ed integrare in appello le difese messe in atto davanti al giudice di prime cure, entro limiti più precisi e certi di quelli che si ricavano dall’attuale disciplina dello ius novorum in appello, così come emerge dalla disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.

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INTRODUZIONE Quello dello ius novorum in appello è uno dei temi che più ha animato il dibattito all’interno della dottrina e della giurisprudenza, dalla vigenza del c.p.c. del 1865 fino ai giorni nostri, con frequenti cambiamenti di disciplina, in corrispondenza di altrettante modifiche del codice di rito. Questa pendolarità della disciplina dei nova in appello mette in evidenza come si tratti di uno dei problemi che implicano importanti scelte sul piano dei valori di fondo e che si considerano sottesi alla funzione stessa del processo civile. In estrema sintesi, la questione che sta alla base dello ius novorum in appello consiste nell’ammettere o meno, e a quali condizioni, l’ampliamento del thema decidendum e del thema probandum nel processo di impugnazione, rispetto al giudizio di prima istanza. Lo scopo della tesi è quello di evidenziare dapprima l’evoluzione storica della disciplina dell’istituto e, in un secondo momento, di analizzare nello specifico l’interpretazione data attualmente all’art. 345 c.p.c. all’interno della dottrina e della giurisprudenza. Come punto di partenza della trattazione è stato scelto il codice di procedura civile del 1865 e sono state individuate le questioni interpretative che avevano ad oggetto l’art. 490, che disciplinava, appunto, lo ius novorum in appello. Il secondo capitolo ha ad oggetto la nuova veste che ha assunto il problema dei nova in appello con il nuovo codice di rito del 1940 e le modifiche apportate all’art. 345 c.p.c., con l’inversione di rotta messa in atto dalla Novella del 1950. Viene inoltre analizzata la disciplina dei nova in appello nell’ambito del processo del lavoro, in quanto la nuova formulazione, ma soprattutto l’interpretazione, dell’art. 437 c.p.c., ha avuto notevole influenza anche sulla nuova previsione relativa al rito ordinario e sull’interpretazione che ne è stata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La seconda parte della tesi affronta la questione dello ius novorum disciplinato dall’art. 345 c.p.c., così come modificato con la riforma del 1990, e si articola in due capitoli, di cui il primo si occupa delle nuove eccezioni proponibili in appello, mentre il secondo fa il punto sulla possibilità che nel giudizio di secondo grado trovino ingresso nuovi mezzi di prova. Come si potrà notare, nella trattazione del tema dello ius novorum si è compiuta una precisa scelta delle problematiche da trattare: si è deciso di concentrare l’attenzione su quanto disposto dagli ultimi due commi dell’art. 345 c.p.c., tralasciando la questione dell’inammissibilità delle nuove domande in appello (salvo un breve approccio al tema sotto la vigenza del c.p.c. del 1865, poiché era sulle nuove domande che si concentrava la quasi totalità delle questioni interpretative, vista la pacifica ammissibilità in appello di nuove eccezioni e nuove prove). Il diverso grado di apertura dell’appello alle nuove eccezioni e alle nuove istanze istruttorie va ad incidere sul carattere del giudizio di secondo grado, che passa da un novum iudicium, che continua l’esame della controversia intrapreso in primo grado, ad una revisio prioris instantiae, che si avvicina al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Naturalmente il divieto dei nova non può da solo contribuire a modellare il giudizio d’appello come revisio prioris instantiae, ma certo contribuisce a caratterizzarlo maggiormente nel senso di un esame della decisione resa dal giudice di primo grado, piuttosto che nel senso di una prosecuzione della controversia instaurata nel precedente grado di giudizio. L’ammettere o meno in appello eccezioni e mezzi di prova nuovi, rispetto a quelli dedotti in primo grado, è una scelta che il legislatore ha fatto in molteplici occasioni di riforma del codice di rito, nel 1865, nel 1940, nel 1950 e, da ultimo, nel 1990: in alcuni casi la scelta non è stata effettuata sulla base di principi generali, ma è stata determinata dalla concezione che il legislatore ha assunto, di volta in volta, rispetto alla natura e alla funzione del processo. La presenza di preclusioni più o meno rigorose in primo grado non può essere assunta come regola generale a giustificazione della chiusura o dell’apertura dell’appello ai nova, in quanto nulla impedirebbe al legislatore di prevedere un appello in cui è ammesso lo ius novorum, a fronte di un primo grado caratterizzato da rigide preclusioni, o, viceversa, di configurare un appello completamente 5

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Informazioni tesi

  Autore: Silvia Dal Ri
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli Studi di Trento
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Marino Marinelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 159

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appello
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