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La Convenzione di Bruxelles sulle procedure di insolvenza
Viene aperta alla firma la Convenzione di Bruxelles relativa alle procedure di insolvenza, che stabilisce l'opportunità di adottare norme comunitarie per la regolamentazione del fallimento.
Per superare la discrasia dovuta al fatto che l'attività di impresa dipenda sempre di più da norme di diritto comunitario, mentre la liquidazione della stessa è disciplinata da norme di origine nazionale, la Convenzione - inquadrandosi perfettamente nel trattato dell'Ue - aspira all'effettiva applicazione dell'art. 293 del Trattato costitutivo della CEE, prevedendo innanzitutto che le parti sottoscrivano l'obbligo di semplificare le formalità cui vanno riferiti il riconoscimento e l'esecuzione delle risoluzioni giudiziali. Tale obiettivo viene tuttavia perseguito attraverso l'adozione di regole di competenza giurisdizionale, accompagnate, in qualche caso, da vere e proprie norme uniformi e da criteri di conflitto, senza perciò dettare una disciplina procedurale ad hoc sul riconoscimento e l'esecuzione.
Il fondamento e lo scopo della Convenzione si evincono già dal Preambolo in cui si richiama la necessità di «determinare le competenze dei tribunali e delle autorità in relazione agli effetti intracomunitari dei procedimenti di insolvenza, stabilire norme di competenza uniformi per la risoluzione di tali procedimenti, assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che si adottano a questo proposito, precedere la possibilità di aprire procedimenti secondari di insolvenza e garantire che i creditori siano informati e conoscano i loro diritti in relazione alla presentazione dei crediti».
Il fine di integrazione giuridica, il quale è sotteso a tutto il sistema comunitario, induce a qualificare la Convenzione di Bruxelles come appartenente alla species di quelle comunitarie. In questa Convenzione si stabiliscono i concetti essenziali in materia di insolvenza per i diversi Paesi firmatari, non viene trattato alcun procedimento di conservazione dell'impresa, bensì si fa menzione del procedimento di liquidazione dei beni del debitore. Inoltre, vengono disciplinati casi in cui si pone fine all'insolvenza del debitore, a causa di insufficienza dell'attivo, tramite accordo con i creditori.
Si tratta di un testo sicuramente non completo e minuzioso nella disciplina della materia, ma di una mera dichiarazione di principi al fine di facilitare il suo accoglimento negli ordinamenti nazionali. Le difficoltà che si incontrano a fronte di una Convenzione così ampia in sede comunitaria sono evidenti, anche per il tipo di fonte impiegata, dal momento che la CE dispone di altri mezzi più efficaci per la sua produzione normativa, quali sono, ad esempio, i regolamenti e le direttive.
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