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La legge Marcora

27 febbraio 1985

La legge n. 49, «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», meglio nota come Legge Marcora, istituisce, tra l'altro, due Fondi da destinare esclusivamente alle società cooperative e loro consorzi, ispirate ai principi di mutualità.
Al titolo 1 (artt. 1-13) la legge istituisce e regola il funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper, alimentato con disponibilità statali e destinato a concedere finanziamenti a tassi agevolati o super agevolati a cooperative e consorzi di tutti i settori produttivi per la copertura dei costi fissi.
Le società cooperative per poter godere dei finanziamenti devono essere ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti. Inoltre devono essere iscritte nei registri delle Prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, debitamente riconosciute dal citato Ministero.
Per quanto concerne i finanziamenti, questi devono essere finalizzati all'attuazione dei progetti relativi a:
a) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
b) a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
c) a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno;
d) alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti appena esposti, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;
e) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti, oltre alle spese per scorte.
Il titolo II (artt. 14-19) della legge disciplina il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il Fondo è utilizzato da apposite società finanziarie del Movimento cooperativo per partecipare al capitale sociale delle cooperative di produzione e lavoro operanti in tutti i settori economici, costituite da soci provenienti da aziende in crisi. Ammesse ai benefici, infatti, oltre alle cooperative di produzione e lavoro citate nel titolo I in possesso dei requisiti specifici, sono sia le cooperative e loro consorzi costituite da lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese in grave crisi o sottoposte a procedure concorsuali, sia quelle che «realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dei lavoratori delle imprese appena citate mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive».
Oggetto dell'agevolazione sono le esigenze finanziarie della cooperativa provenienti dagli investimenti programmati, dal fabbisogno di capitale d'esercizio derivanti dalla presentazione, per salvaguardia dell'occupazione dei propri soci, di progetti con realistiche possibilità di riuscita.

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