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Incentivi all'imprenditoria giovanile in agricoltura

15 dicembre 1998

La legge n. 441, «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», ha lo scopo, nel quadro della normativa comunitaria, di promuovere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento e alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quarant'anni. Il primo insediamento di quest'ultimi costituisce l'obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali (art. 1).
Coloro che possono accedere in modo prioritario agli aiuti per l'insediamento (art. 2), con l'obbligo di permanenza alle condizioni previste dalle normative di riferimento almeno per cinque anni e a condizione che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora compiuto i quarant'anni, possono essere classificati in:
a) giovani imprenditori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa;
b) giovani imprenditori che, come sopra, succedono al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
c) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quarant'anni, esercitino l'attività agricola a titolo principale oppure a tempo parziale. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal socio accomandatario;
d) i giovani che si insediano con le tre modalità viste sopra, quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta dei prodotti dell'azienda o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano altre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
Le iniziative ammissibili, di una certa rilevanza, sono fondamentalmente quattro ed in particolare:
1. aiuti al primo insediamento (art. 3);
2. ristrutturazione e ricomposizione fondiaria (art. 4);
3. ristrutturazione di fabbricati rurali (art. 13);
4. campagne di informazioni verso i giovani (art. 12).

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