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Decentramento in materia di mercato del lavoro

23 dicembre 1997

Con il decreto legislativo n. 469 vengono conferiti alle Regioni e da queste alle Province le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, prima di competenza del Ministero del Lavoro.
Il decentramento dei compiti e funzioni in materia di mercato del lavoro dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province ha lo scopo di portare in capo ad un unico soggetto istituzionale l'insieme delle attività volte a favorire un più efficace incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Tali attività comprendono l'orientamento scolastico e professionale, la formazione professionale ed il collocamento.
Le competenze in materia di formazione professionale e di orientamento scolastico e professionale già trasferite dalle Regioni alle Province si completano dunque con l'attribuzione delle funzioni connesse con il collocamento e le politiche del lavoro.
Il decreto, in particolare, conferisce diversi compiti e funzioni di seguito elencati:
- Collocamento: ordinario, agricolo, dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale, obbligatorio, dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici;
- Avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- Preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
Il D.lgs. stabilisce inoltre che i servizi connessi alle funzioni e compiti sopra esposti vengano erogati tramite strutture denominate Centri per l'Impiego, che sostituiranno le Sezioni di Collocamento.
Nei centri per l'Impiego provinciali, oltre alle funzioni sopra descritte, verranno esercitate anche le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e cioè:
a. programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b. collaborazione alla emanazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c. programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d. programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
e. indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f. indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
g. compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

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