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La nuova legge francese sui marchi

4 gennaio 1991

La nuova legge francese sui marchi, che sostituisce la precedente, risalente al 1964, concepisce il marchio come un segno distintivo che deve essere «suscettibile di riproduzione grafica», come specifica l'art 1.
Nell'ordinamento francese, il marchio distingue i prodotti o servizi del suo titolare rispetto ai prodotti o servizi concorrenti e garantisce alla clientela l'origine del prodotto o servizio, cioè permette al cliente di collegare il bene o servizio contrassegnato alla persona che è alla sua origine, quindi ha una funzione d'indicatore d'origine.
Il diritto del titolare del marchio è legato al principio di specialità: lo stesso segno potrà essere depositato ed utilizzato come marchio per prodotti o servizi differenti.

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