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La Convenzione di Ginevra per l'abolizione della schiavitù

25 settembre 1926

La Convenzione di Ginevra dà corpo a una definizione basata su criteri giuridici che vieta la schiavitù, indicandola come il possesso in un uomo di tutti o di alcuni degli attributi della proprietà.
In particolare, ad evitare ogni possibile dubbio, l'art.1 della Convenzione definisce la schiavitù come «lo stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano le prerogative del diritto di proprietà», mentre la tratta di schiavi comprende «ogni atto di cattura, di acquisto di un individuo al fine di ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo al fine di scambiarlo o venderlo; ogni atto di cessione in vendita o per scambio di uno schiavo acquistato al fine di essere venduto o scambiato, così come, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi».
Scopo della Convenzione è quello di pervenire alla soppressione progressiva, più rapida possibile, della schiavitù e di qualsiasi altra forma analoga o attenuata della stessa. In conformità alla Convenzione le parti contraenti s'impegnano reciprocamente a prevedere nelle proprie legislazioni nazionali sanzioni gravi in questi casi e a darsi reciproca assistenza in questo settore.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



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