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Storia del Diritto Medievale e Moderno:
Nel corso viene raccontato cosa è il diritto e come nasce il diritto attraverso un percorso di 5 secoli, con particolare attenzione per i grandi giuristi che hanno segnato la storia partendo da Irnerio.
Argomenti affrontati:
La problematica della giustizia nella storia della cultura giuridica occidentale.
Diritto e valori nella formazione tecnico-professionale del giurista contemporaneo.
Nascita e sviluppi della scienza giuridica occidentale.
Il rinascimento giuridico: il significato dell'interpretatio nell'universo mentale del giurista medievale (secoli XI-XIV).
La crisi dell'Università e il fenomeno di prammatizzazione del diritto comune.
L'Umanesimo giuridico.
La prassi dei Grandi Tribunali europei.
Le dottrine giusnaturalistiche e la loro influenza sul processo di codificazione: da Grozio agli esponenti del Razionalismo settecentesco. Verso un diritto statuale: dalle Ordonnances di Luigi XIV alle Costituzioni modenesi (1771).
Dettagli appunto:
- Autore: Alessandra Alborghetti
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Storia del Diritto Medievale e Moderno
- Docente: Stefano Solimano
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Storia del Diritto Medievale e Moderno Appunti di Alessandra Alborghetti Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea in Giurisprudenza Esame: Storia del Diritto Medievale e Moderno Docenti: Stefano Solimano A.A. 2020/2021-STORIA DEL DIRITTO -PREMESSA ALTOMEDIEVALE: LONGOBARDI -CARLO MAGNO -CONSUETUDINI -ETÀ D'ORO GIURISTA -AEQUITAS MEDIEVALE -ACCURSIO -ETA POST ACCURSIANA -RICERCA DI UN NUOVO ORDINE -TRIBUNALI -GIUSNATURALISMO -GROZIO -POTHIER -RIFORME LEGISLATIVE -ILLUMINISMO -BECCARIA -CODICI INDICE6 ottobre 2020 PDF prima lezione Il diritto è scritto sulla pelle degli uomini diceva Paolo Grossi. Obbiettivo del corso è quello di capire come si pone il giurista davanti un testo nel corso della storia, dal 1100 al 1800; qual è il potere del giurista di fronte al testo e che ruolo ha. L’interpretazione medievale è diversa rispetto a quella del giurista moderno. Primo concerto: Slide Paolo Grossi (fiorentino) IMMATERIALITÀ DEL DIRITTO Immaterialità ne fa una dimensione misteriosa per l’uomo comune e per questo il diritto è circondato da un fitto tessuto di incomprensioni —> dimensione misteriosa e sgradevole. Giurista viene identificato nel diritto, è colui che è in grado di saper leggere il corpus iuris (Giustiniano) e trovare le risposte, fa da tramite. Nel tempo le cose cambiano Shakespeare e Lutero Slide6 —> giuristi percepiti come personaggi negativi dagli illuministi rivalutati poi dal 1900, oggi la società si è resa conto che il giurista ha un ruolo importante, sa armonizzare la complessa realtà riesce a trovare le risposte. Slide7–> x Moro non c’è bisogno di giuristi, tutti devono sapere il diritto. Il diritto sarà così chiaro che tutti potranno fare i giuristi, uso il buon senso. —> Utopia Erasmo—> idea che noi giuristi rendiamo tutto incerto e per sostenere che qualcosa sia vero perdiamo la verità stessa in più siamo orgogliosi. —> giurista in questo secolo viene aggredito Fino a questo momento giurista consigliere dei sovrani, del re, imperatori è il consigliere indiscusso Nel 500 quando diventano più forti i letterali attaccano i giuristi perché vogliono prendere il loro posto, non è una critica sincera ho un obbiettivo. Il giurista era ricco con una grande importanza sociale, era riconosciuto. 1Umanesimo corrente del 400/500 la scienza degli avvocati è la peste dell’Europa —> tutto questo dipende ancora dalla immaterialità del diritto perché si identifica nel momento patologico (sanzione processo) e non nel momento fisiologico. Slide8–> Arciboldo—> rappresentato un giurista con animali morti (unico caso in cui l’artista li usa) UMANITÀ DEL DIRITTO 1. Dimensione intersoggettiva plurale —> il diritto ha un senso se ci sono almeno due persone (il naufrago non ne ha bisogno). Il diritto presuppone una relazione tra soggetti 2. “ius hominum causa”—> il diritto è fatto-costruito per l’uomo Frase di Luigi Mengoni—> per lui il diritto è umanità, senso più profondo. Lui è un civilista che ha studiato tutto il codice civile, uno dei massimi civilisti italiani, il diritto non è solo tecnica ma ha un fine l’uomo, la società, risolvere problemi, la concretezza della vita. Unire tecnica e valori. DIRITTO COME ORDINAMENTO Ordinamento significa conciliare elementi complessi e disparati che sembrano configgenti Il giurista è una specie di ingegnere sociale 1. San Tommaso—> dimensione medievale del diritto, la legge è un ordinamento di ragione volto al bene comune promulgata da chi abbia la cura della comunità. 2. Diritto come ordinamento ha avuto il suo grande sviluppo nel 1918 con il professore Santi Romano e il suo libro “Ordinamenti giuridico” —> la sua teoria era quella del pluralismo degli ordinamenti giuridici. Infatti fino a quel momento si pensava che l’ordinamento fosse monistico, esisteva solo la legge, si intendeva il diritto proprio solo nella legge stessa e ciò sfiniva il lavoro del giurista, dell’avvocato, del notaio —>io interpreto ciò che leggo (non ho interpretazione). Santi dice che il diritto è qualcosa che appartiene a tutti (ritorna dimensione medievale) e al giurista spetta un compito di grande responsabilità. Aforisma: Ubi societas, ibi ius e ubi ius, ibi societas 8 ottobre 2020 Pdf 1 da slide 13 Kelsen austriaco nato a Praga, ebreo filosofo del diritto,diventa giudice federale, va a insegnare in Germania e poi a causa della legislazione razziale riesce a recarsi in america dove scritte un’opera fondamentale “la teoria pura del diritto” cioè il cosiddetto formalismo per cui il diritto ha un suo statuto ontologico che non ha nulla a che fare con l’etica, la morale,la politica quindi dottrina pura del diritto. Per Santi Romano invece il diritto non è costituito solo da norme. 2DIRITTO COME ESPERIENZA GIURIDICA Capograssi conia l’espressione sintagma esperienza giuridica. Riccardo Orestano che è stato un grande romanista dice paradossalmente adesso quando si parla di esperienza giuridica si pensa a un concetto generico ma in realtà aveva un significato molto premiante, non diverso da quello di Santi Romano. Paolo Cappellini, Firenze, diceva che ogni concetto richiedeva una precisa opera di decostruzione- purificazione. Capograssi con esperienza giuridica cosa voleva indicare? Chi è? Giuseppe Capograssi 1889-1956 si laurea a Roma sotto la guida di Vittorio Emanuele Orlando, fa l’avvocato e poi decide di svolgere unicamente l’attività di docente universitario filosofo del diritto fino a diventare giudice della corte costituzionale. Scrive un’opera e inizia a dire che il diritto è fatto per l’uomo, per la società, sembrano cose scontate ma per filosofi che sono vissuti nella cappa legalista cioè dove il diritto si identifica nella sola legge dire queste cose non era affatto scontato. Esperienza giuridica significa rifiuto delle astrattezze pandettistiche o del normalissimo kelseniano (diritto puro); come il rifiuto del formalismo. La pandettistica è il frutto dell’elaborazione della scienza giuridica tedesca nelle metà dell’800, una concezione pura e formale del diritto, esistono solo i dogmi. Uno dei padri di questa dottrina dice che considerazioni polithce, etiche,morali non sono cosa del giurista in quanto tale. (nome vinciaint). Elaborano partendo dal diritto romano tutta una serie di concetti importantissimi ma che rendono l’idea del diritto astratta e lontana dai bisogni della società. Il diritto per il diritto, la tecnica per la tecnica, aveva prodotto un distacco fra il giurista e la società, i suoi bisogni. Un problema viene perseguito per amore di logica e non perché si va a risolvere un problema. Giuseppe rifiuta convenzione pandettista, questa convenzione tecnica. Il diritto è tecnica ma non è solo tecnica, l’equilibrio è la dote più importante per un giurista o per un uomo nella sua vita. Rifiuto dell’astrattezza pandettistica oppure del normalissimo kelseniano cioè separazione radicale tra norma e fatto ovvero il diritto puro; così come rifiuto del formalismo, la norma ha questa forma e da questa non si può uscire. Suo messaggio: La sua idea è che il diritto è nella vita, si incarna in essa, è nel flusso della vita ed è l’esperienza del diritto, fatto per l’uomo, per la persona comune. Nell’800 si immaginava “l’uomo del codice” ma nella società ho molte persone portatrici di diritti - bisogni diversi per questo insisto su persona comune. Che i codici stavano stretti nell’800 lo capiamo quando ci troviamo di fronte al problema dell’industrializzazione quando nei confronti degli operai/ masse si trovano a lavorare in condizioni precarie, con contratto di lavoro ancora fondato sulla locazione. Quando scrive Capograssi idea del soggetto astratto va abbandonata. ETA ’ MOMENTO STORICO: Ultimamente si ha l’idea che il diritto si identifichi nel desiderio del singolo, ma non è così! Un teologo, musicologo Sequeri ha scritto un saggio “la cruna dell’ego, il monoteismo del se”. Siamo tutti 3persone singole, diverse è questa è la ricchezza ma si tratta di uscire mentalmente dall’incantamento di narciso ovvero se ho un’esigenza non devo pensare che questo debba diventare un diritto. PDF2 STORIA E DIRITTO: LA STORIA DEL DIRITTO STORICITA ’ DEL DIRITTO Il punto e la linea Il punto è l’oggi, è il diritto vigente. è il codice, il diritto privato odierno. ma il punto si trova all’interno di una linea storica, una linea che guardia sia al futuro sia al passato. Uno storico del diritto dovrebbe essere quel personaggio che all’interno della facoltà dovrebbe guidare la linea storica, colui che da un senso a quel punto della linea. Passato e futuro, bisogna guardarli entrambi per dare delle reali proporzioni al punto che viene analizzato da altri (prof Anelli). Il diritto ha un suo vissuto, ci sono esperienze già avvenute. Non bisogna assolutizzarlo quel punto. Deve stimolare la conoscenza critica di ogni giurista. Non bisogna farne una metastoria, bisogna capire che c’è una sua dimensione storica. (I giuristi medievali si identificavano con il nome e la provenienza) DUE DIMENSIONI DEL DIRITTO Il diritto è fatto di dottrina: la dimensione dogmatico- normativa che è necessaria ma non va assolutizzata (codici 800 puntato solo su questo,solo tecnica, positivismo giuridico esistono solo le norme, panteistico..) accanto a questa dimensione ce la dimensione storicistica dell’ordinamento ovvero che il diritto è una realtà di movimento, si muove nel tempo e cresce nel presente, è in continua evoluzione. Portalis giurista francese della provenza colui che fa il codice napoleonico ma è colui che ha questa seconda dimensione dell’ordinamento, lui dice che i codici si fanno da se, lo dice a Napoleone, il codice è già nato vecchio, lui vive una vita sua successiva al momento della sua promulgazione. Il giurista colui che garantisce il momento dell’evoluzione del diritto quindi ho una prospettiva dinamica dell’ordinamento. INCOMPLETEZZA DELLA LEGGE (audio) La concezione del legislatore ottocentesco è che il diritto è sempre certo senza spazi vuoti, ma in verità gli spazi vuoti, le lacune ci sono, da sempre,. Nell’ 800 quando viene emanato il codice si dice che il diritto è completo, fermo, fisso, immutabile. Il filosofo del diritto Luigi Lombardi Vallari e la prima parte del suo libro era dedicata alle lacune e dice che ci sono di due tipi di lacune: 4Lacune statiche : dipende dalla circostanza, il linguaggio è per sua natura generico, indeterminato e perciò il diritto sarà sempre contrassegnato da una certa vaghezza. Utopia800: fare del linguaggio legislativo un linguaggio formalizzato —>more geometrico —> la norma sempre chiara. Durante la rivoluzione francese infatti diranno che tutti possono fare i giudici ma è un utopia, per sua natura una norma sarà sempre indeterminata, avrà degli aspetti che non saranno chiari, perché il diritto è qualcosa degli uomini passa attraverso la testa egli uomini; poi ho il problema delle antinomie delle incompatibilità logiche tra norme legali. Le lacune statiche ci saranno sempre perciò. Lacune dinamiche: l’incognita del divenire, i casi non previsti che il legislatore non può prevedere (pensa a Poliss e Nap). Il legislatore nella storia ha tentato di colmare lacune senza far intervenire il giurista, per lui era un personaggio scomodo che depurtava il codice, allora si pensa a colmare le lacune senza un suo intervento, suo giudizio autonomo. Qui ho due strade: 1. Il REFERE LEGISLATIF: è la più radicale, è l’interpretazione autentica, viene introdotto in Francia durante la rivoluzione e impone ai giudici che in caso di lacune il giudizio venga sospeso e che ci si rivolga al legislatore direttamente. —> esito la macchina della giustizia era bloccato, tutti processi fermi e il legislatore non riusciva a rispondere tutti, non aveva tempo, non riusciva a rispondere in tempo. Infatti il refere verrà abrogato dopo la rivoluzione perché era impossibile, era un’utopia. 2. REGOLE LEGISLTIVE SULL’INTERPRETAZIONE: il legislatore detta le regole sull’interpretazione. Napoleone non detta queste regole, nonostante Portaliss gli dica che doveva pensare anche ai casi non previsti e portaliss aveva la riposta ovvero in caos di lacuna si applicano i principi di diritto naturale, un grande polmone che faceva respirare il codice ma Napoleone non lo vuole. Napoleone dice ai giudici di applicare il codice, ogni soluzione è lì dentro. —> CODICE CHIUSO Poi invece ho i CODICI APERTI che dettano regole sull’interpretazione. ABGB : codice civile austriaco del 1811 è un codice aperto, fissa alcune regole per l’interpretazione es. analogia legis / iuris e i principi di diritto naturale presi dal diritto romano. BGB: codice civile tedesco Durante la Restaurazione nel 1837 Carlo Alberto promulga un codice: Il codice civile Albertino che è importantissimo per la storia giuridica italiana. Il codice francese è stato applicato in Italia durante il periodo napoleonico tranne in Sicilia e in Sardegna, però ritorna durante la restaurazione quando Napoleone cade ritornano i vecchi sovrani e questi devono decidere se puntare sul codice e nella maggior parte dei casi puntano sul codice e si ispirano a quello francese, il primo è quello del Regno delle due Sicilie del 1819 simile a quello francese, poi arriva quello di Parma 1820, poi il Codice Albertino 1837, poi il codice di Modena 1851 mentre nel resto della penisola Lombardia e Veneto codice austriaco, Toscana niente codice, Lazio e Stato della chiesa nessun codice. Il codice Albertino si ispira al codice civile francese ma anche a quello austraico; in questo codice si rendono conto che bisogna andare al di la dell’analogia legis e individuano una formula felicissima che fa respirare il codice “principi generali del diritto”. Questi principi generali del diritto verranno riproposti nel nostro codice civile unitario del 1865, il nostro primo codice realizzato da Giuseppe Pisarelli. Nel codice 1942 si assiste a un torsione di tipo statualistico, i principi generali sono solo i 5principi del diritto positivo vigente dell’ordinamento dello stato. Viene elaborato durante il regime fascista. Ci sono codici ancora più aperti del codice austriaco come il codice civile svizzero, è un grande codice che fa il giro del mondo, tutti nel 1907 ne parlavano ed entra in vigore nel 1912. Tutti ne parlano perché la prima norma dice che in caso di lacuna il giudice diventa legislatore, può adottare la norma che lui adorerebbe se fosse il legislatore. ma il giudice se la sente di diventare legislatore? Non bisogna pensare che sia in una caverna buia e non sappia come muoversi perché nel secondo comma si suggerisce di guardare alla dottrina e alla giurisprudenza. Come diceva Pio Caroni il giudice svizzero non aveva mai applicato questa norma, troppa responsabilità. Il codice svizzero era il più aperto di tutti. Ho un altro codice. il diritto canonico (rapporti fedeli e organizzazione della Chiesa) punta sul codice ma lo fa tardi nel 1918 e poi lo rifarà nel 1983, è un codice aperto perché lascia la possibilità di fare riferimento ai principi dell’equitas canonica ovvero i principi che hanno formato il diritto canonico medievale. Il diritto canonico è ciò che accompagna l’uomo medievale dalla culla alla tomba insieme al diritto civile. E’ necessario comprendere che è insopprimibile la dimensione giurisprudenziale del diritto e cioè che il diritto affida il suo sviluppo al giurista non può farne meno, il giurista ha una funzione importantissima all’interno dell’ordinamento. La dimensione giurisprudenziale, ruolo del giurista interprete è immancabile nella gestione del diritto accanto alla dimensione legale. Che cosa siamo noi giuristi? Operatori del mutamento giuridico, abbiamo una responsabilità. Dobbiamo rispettare la legge e il diritto, applicare la legge quando è chiara ma essere consapevoli che si può andare al di la della legge in certe condizioni. Il giurista deve difendere il diritto come bene comune, niente a che fare con i mondo politico. Il diritto è tecnica raffinatissima ma non fine a stessa, è tecnica della giustizia. Il giurista non deve lavorare con il diritto, ma per un miglior diritto. 13 ottobre 2020 I codici parlano diversamente nel tempo, l’art 544 del codice napoleonico dispone il diritto di proprietà: “ il diritto di proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti” Che cosa potrebbe saltare all’occhio? Da una parte ho un iperbole squillante ovvero il legislatore non si limita a stabilire che il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose di sua proprietà ma aggiunge “nella maniera più assoluta”= squillante iperbole. Che bisogno c’era di usare questa iperbole? tanto più se vediamo la parte che segue “ purché non se ne…. regolamenti” Il problema è il regolamento: la fonte del regolamento è il potere esecutivo non quello legislativo quindi questa norma ha un messaggio contraddittorio per noi perché da una parte si dice tu proprietario puoi fare quello che vuoi nella maniera più assoluta e quindi senza limiti, ma poi il limite non te lo da solo la legge ma anche il regolamento , il prefetto napoleonico poteva incidere incidere sulla destinazione del bene, sul contenuto di quel diritto ed era stato lo stesso Napoleone ad essere ambiguo perché da un parte dice (parla in terza persona come Cesare) “ Neppure Napoleone con la sua armata potrà entrare nel terreno di un cittadino” ma poi dice anche “ Napoleone non tollererebbe mai che un proprietario destinasse il proprio terreno per farsene una villa von il parco quando questo terreno è particolarmente fertile, deve essere destinato all’agricoltura per ragioni di economia pubblica” Ma allora dove è finita l’assolutezza? Perché non si è limitato a dire che la proprietà è il diritto a disporre e a godere delle cose? L’iperbole c’è e si spiega solo storicamente. 6Cosa è accaduto durante la rivoluzione francese? Viene abolito il regime feudale, i beni dei feudatari nobili e la chiesa vengono nazionalizzati e dopo questi bene vengono venduti all’asta: inizialmente in piccoli lotti per non far rinascere i grandi latifondisti ma poi la Francia entra in guerra, debe difendersi e di conseguenza la guerra costa e decidono allora di mettere all’asta anche lotti più grandi e Napoleone in questi modo crea il piccolo-medio proprietario terreno che diventerà colui che appoggia Napoleone quando lui sale al potere. Di cosa hanno paura questi piccoli-medi proprietari terreni quando arriva Napoleone e si dice “la rivoluzione è finita”(loro ancora non sanno chi è Napoleone)? Che questi restituiscano i beni alla chiesa e ai nobili e quindi qui si raggiunge il compresso: al cittadino (suddito) la proprietà e all’imperatore il potere: il tuo acquisto è intangibile è solo tuo però nello stesso tempo Napoleone dà ma vuole qualcosa in cambio, l’esigenza dell’economia pubblica richiede un sacrificio non solo nell’espropriazione ma anche nella destinazione di quel bene, sono io prefetto che ti dico cosa puoi fare di questi beni. Questo è il senso dell’articolo 544 nel momento in cui il codice viene promulgato; tutti capiscono: gli acquirenti dei beni nazionali sono tranquilli e continuano a sostenere Napoleone se pur qualcosa devono cedere. Cosa accade nel 1830? Nel 1830 c’è la rivoluzione di luglio, nasce il liberalesimo vero e proprio, paradossalmente il codice civile nell’800 diventa la vera costituzione. Nel momento del liberalesimo il codice civile diventa il punto di riferimento per le aspirazione liberali della società, si enfatizza la prima parte dell’articolo a discapito della seconda, è lo stato che si inclina di fronte al proprietario, la proprietà e il contratto rappresentano capisaldi del liberalesimo, il contratto ha forza di legge fra le parti, stabilisce l’articolo 1134, sono i due pilastri del liberalesimo. Questo articolo è così importante perché si dice “il contratto ha forza di legge fra le parti” significa che lo stato si inclina di fronte alla volontà dei paciscenti perché riconosce al contratto forza di legge; eppure questo articolo 1134 al momento in cui viene concepito nel 1804 ha una sfumatura diversa. Quello napoleonico un momento particolarismo: si esce da 15 anni di una rivoluzione che era un vero e proprio incubo, sembrava non finire più, nel 1793-1794 ho il terrore, cerco il nemico ovunque, la rivoluzione divora i propri figli, i diritti evocati nel 1789 vengono calpestati, si arriva alla guerra civile e alle esecuzioni capitali. Gli uomini che sono usciti dalla rivoluzione sono come dei naufraghi, hanno perso ogni speranza non credono più a quello che aveva detto Rousseau (l’uomo buono, può essere di nuovo orientato nuovamente) ora credono che colui che aveva capito tutto era Hobbes con la sua concezione lupesca ( homo homini lupus), è il momento storico del disinganno non ho tempo per le illusioni, dicono che l’uomo è per sua natura malvagio, incostante e non tiene fede ai patti. Infatti l’articolo 1134 nasce come strumento per obbligare a mantenere fede ai patti, solo la legge potrà cristallizzare una volontà altrimenti evanescente, non ci si può fidare, solo con il contratto (forza di legge fra le parti) siamo al sicuro. Nel momento dopo napoleonico per fortuna questa sfumatura cessa e viene interpretato alla luce di un contesto liberale dove il contratto significa che lo stato si inclina di fronte alle parti, libertà di contrarre e di possedere delle cose. Dipinto di Delacroix “La libertà che guida il popolo” 1830 Il codice civile ha avuto una lunga vita più di 200 anni e nei primi 100 anni fanno un tagliando ovvero iniziano a interrogarsi sul codice civile. Giacomo Veneziani un giurista triestino ha capito che le norme del codice erano elastiche, scrive: «la fortuna del codice (napoleonico) è stata, ch'essi non hanno voluto tradurre in legge le loro teorie; che si sono astenuti da ogni determinazione di concetti, da ogni formulazione di princìpi; e non hanno adoperato lo stesso strumento delle definizioni, se non per delimitare il campo, in cui concrete norme dovevano aver autorità. Il legislatore s'è staccato dal giurista, non ha guardato oltre all'obbiettivo immediato della norma che dettava; 7[...] E' avvenuto così, che, lungi dal favorire un cristalizzamento del diritto, il codice francese in tanta parte si prestasse ad un progressivo adattamento della disciplina giuridica a mutate condizioni sociali, anche senza bisogno dell'intervento legislativo». Cuore del discorso: perdere di vista la dimensione giurisprudenziale del diritto fa venire meno la seguente dimensione: che la norma cambia nel tempo, si carica di significati nuovi che il giurista quale mediatore pone in evidenza; è qualcosa di assolutamente fisiologico, quello che è sicuro è che è un fenomeno lento, si vede sulla distanza. Si dice che il giurista debba essere un manutentore delle strade dove sono, deve adattarle alle esigenze di un traffico. Il diritto è una realtà in continuo movimento! PDF3 Viaggio di sette secoli che affrontiamo. Messaggio: dall’eta del diritto giurisprudenziale all’età del diritto legale interrogandosi su chi è il giurista, quale ruolo aveva all’interno della società,il giurista con la sua interpretazione fino a che punto poteva spingersi? A ogni momento storico ci sono risposte tendenzialmente diverse. Premessa metodologica: La scansione normale temporale della storica che noi usiamo (alto-basso medioevo. età moderna) non coincide con il tempo del diritto, lui ha una sua scansione diversa; il medioevo del diritto è lungo, dura sei secoli dal 1100 al 1700 (XII-XVIII). Con il XIX si assiste all’età della legge. Ordine giuridico medievale XII-XV secolo. —> qui il giurista non viene messo in dubbio Dalla riscoperta del corpus iuris (1100) fino al 1400—> è il momento d’oro del giurista interprete, il giurista che inizia a leggere corpus iuris e decide può essere adattato alla realtà del suo tempo; che fino a quel momento era scomparso con l’arrivo dei Longobardi, hanno sterminato coloro (i romani - intellettuali) che lo sapevano leggere perché sapevano il latino (solo la Chiesa fino a quel momento era in grado di leggerlo). La storia del diritto medievale inizia con la riscoperta del Corpus Iuris. Il corpus iris c’era ma non sapevano cosa fosse e a cosa servisse, dopo Carlo Magno che è colui che insiste sull’educazione, sulla scuola ci sono gli strumenti culturali per poter leggere il corpus iris e qualcuno un maestro di arte liberale inizia a trovare il corpus interessante, maestro che insegna la retorica e quando insegna la retorica nell’arte del trivio insegna anche il diritto e uno di questi maestri dice di insegnare solo il diritto ed è li che interpreta il corpus iuris ma lo interpreta con gli occhiali del presente, non è un testo muto, non lo legge come un testo storico ma lo applica così come è affinché dia risposte alla società del 1100,1200,1300 e 1400 è l’eta del diritto giurisprudenziale. Diritto giurisprudenziale vuol dire che il giurista interpreta il testo giustinianeo e gli attribuisce il significato che si pone in linea con i valori della società in cui vive e limiti del giurista stesso, ma succede che avvocati e giudici non vanno più a vedere il testo di Giustiniano ma vanno a vedere i commenti scritti dai giuristi stessi. Definizione: Il diritto giurisprudenziale è quel diritto che affida il suo sviluppo ad un ceto di giuristi i quali hanno l’autorevolezza di far accogliere la propria interpretazione come legge. La legge da seguire è 8l’interpretazione del giurista, non il corpus iuris di Giustiniano ed è un fenomeno di lunga durata, rimane diritto giurisprudenziale fino a tutto il 1700, con i codici (es napoleonico) si consuma il distaccamento dal diritto giurisprudenziale al diritto fondato sulla legge. (XVI-XVIII Si vuole scavalcare il giurista)Perché nel 1700 si vuole superare il diritto giurisprudenziale? Successivamente parleremo dell’umanesimo giurisprudenziale, gli umanisti che riscoprono il corpus attraverso la storia e questa dice a loro che è impensabile applicare al mondo moderno un testo concepito da Giustiniano, bisogna ricercare un nuovo ordine e non è un caso se proprio nell’umanesimo e soprattutto in quello giuridico francese si inizia a dire che accanto al diritto esiste la legge, la concezione è dualistica in questo momento, lo dice il giurista Bodin ed il sovrano è molto interessato perché Bodin dice la legge è espressione della volontà del sovrano. E’ in questo momento che nasce l’idea di codice, affinché si realizzi questo c’è bisogno di altri due fenomeni: giusnaturalismo e illuminismo, insieme alle rivoluzioni francese e austriaca (compiuta da Giuseppe II che compie una riforma del suo impero attraverso la legge e durante la rivoluzione non ha mai usato ghigliottine e cannoni). L’autorevolezza dei giuristi nel corso del tempo viene messa a dura prova. Dal XIX - prima metà del XX secolo: è l’età del diritto legale (statuale), il diritto si identifica nella sola legge, non c’è spazio per il giurista questo lo si dice per almeno quarant’anni. (1840-1880). Il giurista viene mortificato, presentato come un vero e proprio schiavo della legge c’è l’idea che il buon giurista è colui che compie un’interpretazione esclusivamente dichiarativa, si capisce è un utopia perché la legge non potrà mai essere chiara, il giurista non può non essere per sua natura creativo anche se ovviamente ci sono dei confini oltre i quali non si può andare. Intorno alla metà del XX secolo qualcosa inizia a cambiare ma questa concezione si affermerà successivamente, qualcosa inizia a cambiare perché è cambiata la complessità del mondo siamo nella età del diritto sovranazionale:in cui il diritto non è solo nazionale, c’è un Unione Europea che ha dato mostra di essere un istituzione che tutela tutti gli europei (nata intorno anni ’80). Età del diritto sovranazionale: diritto europeo, giurisprudenza delle corti europee, globalizzazione. La società si rende conto che il giurista ha un ruolo insostituibile, colui che sappia cogliere la complessità che ci circonda e riesca ad armonizzarla; era la stessa funzione del giurista medievale. Ordo significa armonizzare le complessità. La storia del diritto è una storia europea, il corpus viene insegnato a Bologna, gli allievi venivano da tutta europa per poi andarsene e fondare altre università ma il metodo di insegnamento è quello bolognese in tutta europea. Successivamente questo si interrompe con l’età del nazionalismo, con la nascita degli stati moderni quando il diritto si territorializza. 15 ottobre 2020 LA FORMAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO: LA PREMESSA ALTOMEDIEVALE Obbiettivo: Capire il rapporto tra Giustiniano e la sua consolidazione, il ruolo che il giurista ha nei confronti dell’interpretazione di quelle norme, aspetto psicologico. Giustiniano nasce nel 527 e muore nel 565 Dante disse “Cesare fui e son Giustiniano…” nel paradiso, nei sapienti. Giustiniano si interessa del diritto perché vuole restaurare il suo impero di cui era rimasto poco rispetto all’impero romano (Legibus et armis, “motto” impero di Giustiniano). Lui riuscirà a salvare il diritto romano, ma ci sarà 9
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