Gli appunti descrivono in via introduttiva i procedimenti speciali.
Le finalità dei procedimenti speciali sono di due tipi: deflattiva e anticipatoria del dibattimento.
Viene analizzato il giudizio abbreviato ed il procedimento per decreto quali procedimenti speciali aventi finalità di deflazione del dibattimento.
Resta naturalmente ferma per la parte la possibilità di presentare opposizione in sede di procedimento per decreto, chiedendo il dibattimento.
Successivamente ci si occupa del procedimenti speciali del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, quali modalità di anticipazione del dibattimento, con finalità beneficiale, per poi parlare dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio nota come patteggiamento.
IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E
IL PROCESSO PENALE:
I PROCEDIMENTI SPECIALI
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E IL
PROCESSO PENALE: PROCEDIMENTI SPECIALI
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1. La funzione dei procedimenti speciali
Il sistema di amministrazione della giustizia penale non potrebbe reggere se la
maggior parte dei procedimenti non fosse definita mediante itinerari processuali
diversi da quello ordinario; infatti, il processo accusatorio è un meccanismo
complesso e particolarmente garantista che va usato soltanto nei pochi casi in cui la
vicenda non può concludersi con forme semplificate.
Sulla base di queste esperienze, il legislatore del 1998 ha previsto varie forme di
procedure alternative, con chiare funzioni di economia processuale e con lo scopo di
semplificare i meccanismi processuali e abbreviare la durata del processo; la fase
dibattimentale rappresenta, comunque, il parametro fondamentale al quale le parti
rapportano tutte le loro attività processuali, nella consapevolezza di essere titolari di
un diritto al dibattimento, ineludibile senza il loro consenso. Con la previsione dei
procedimenti speciali, dunque, il legislatore ha voluto offrire alle parti una gamma di
moduli processuali, al fine di stimolare l’adozione dei percorsi alternativi più
appropriati alla vicenda concreta, realizzando, così, celerità di decisione, economicità
di procedure e maggior efficienza del sistema penale; i 5 procedimenti speciali del
libro VI sono:
- il giudizio abbreviato;
- il procedimento per l’applicazione della pena su richiesta delle parti;
- il giudizio direttissimo;
- il giudizio immediato;
- il procedimento per decreto.
A questi si aggiungono il procedimento di oblazione (art. 141 cpp) e il giudizio
deferito a un giurì d’onore (art. 177 cpp).
2. I procedimenti di deflazione dibattimentale
I riti speciali risultano costruiti sulla base del giudizio dibattimentale, nella misura in
cui tendono a realizzare l’esigenza di economia processuale:
- attraverso una più rapida celebrazione del giudizio dibattimentale, saltando l’udienza
preliminare: giudizio direttissimo e giudizio immediato;
- attraverso l’esclusione del giudizio dibattimentale, adottando varie forme di definizione
anticipata: giudizio abbreviato, procedimento per decreto, applicazione di pena su
richiesta delle parti, procedimento di oblazione e deferimento a un giurì d’onore.
I procedimenti speciali con funzione deflattiva del dibattimento sono percorribili
unicamente con la concorrente volontà di una o entrambe le parti; il consenso di una
sola o entrambe le parti rende, altresì, possibile l’utilizzazione, a fini decisori, dei
materiali probatori raccolti nella fase delle indagini. Un ulteriore effetto di economia
processuale comune al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta è
rappresentato dai rilevanti limiti imposti dalla legge all’appellabilità del
provvedimento conclusivo.
3. I procedimenti di anticipazione del dibattimento
La specialità del giudizio direttissimo e di quello immediato consiste nel condurre
rapidamente l’imputato al dibattimento, senza passare per l’udienza preliminare;
l’economia processuale si realizza con l’eliminazione del momento diretto a
verificare la necessità del rinvio a giudizio.
Mentre nel giudizio direttissimo la scelta di instaurare il dibattimento spetta
all’organo di accusa, nel giudizio immediato è necessario che intervenga la concorde
volontà del giudice per le indagini preliminari a cui il PM si è rivolto per il rinvio a
giudizio.
I RITI SPECIALI DI DEFLAZIONE DEL DIBATTIMENTO
1. Il giudizio abbreviato tipico: nozione
Il giudizio abbreviato risale al 1999 e va definito come una decisione sul merito
anticipata in sede di udienza preliminare; gli esiti di esso possono essere il
proscioglimento o la condanna. L’insaturazione del giudizio abbreviato avviene su
esclusiva iniziativa dell’imputato e la richiesta riguarda soltanto l’abbreviazione del
procedimento, senza alcun condizionamento del merito; tuttavia, l’eventualità di una
condanna a pena diminuita di un terzo determina una commistione tra decisioni
processuali e trattamento sanzionatorio.
Una decisione di condanna presuppone l’accertamento della responsabilità
dell’imputato secondo gli ordinari canoni di giudizio dibattimentale; l’utilizzazione
degli atti d’investigazione difensiva ha provocato l’intervento della Corte
Costituzionale, poiché, in assenza del potere del PM di partecipare alla formazione
dialettica della prova, era stato sollevato il dubbio di legittimità per violazione
dell’art. 111 Cost., respinto dalla Corte Costituzionale, affermando che l’utilizzabilità
degli atti di investigazione difensiva come conseguenza del consenso-rinuncia del
solo imputato, non può ritenersi lesiva del principio della parità delle parti. Né si è
ritenuto che l’inutilizzabilità degli atti formati unilateralmente dalla difesa, senza il
previo consenso del PM, possa desumersi da una rigida lettura dell’art. 111 Cost.
Il giudizio abbreviato può assumere due forme:
- tipica: si svolge in sede di udienza preliminare;
- atipica: nasce dalla conversione di un altro rito speciale e si definisce in camera di
consiglio.
2. (Segue): i requisiti
Il procedimento è avviato dalla richiesta dell’imputato e può riguardare
un’imputazione relativa a qualsiasi reato, compreso quello punito con la pena
dell’ergastolo; l’imputato può chiedere che il processo sia definito nell’udienza
preliminare:
- allo stato degli atti: il giudice dispone senz’altro il giudizio;
- a seguito di una integrazione probatoria ritenuta necessaria ai fini della decisione e alla quale
egli intende condizionare la richiesta di giudizio abbreviato: il giudice dispone il
giudizio soltanto se l’integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della
decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale.
La richiesta deve esse avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
oralmente o per atto scritto, fino a che non siano formulate le conclusioni ex art..
421-422 cpp; trattandosi di atto personale, è ritenuta inammissibile la richiesta di rito
abbreviato presentata dal difensore dell’imputato irreperibile, non munito di procura
speciale, ma è ritenuta ammissibile la richiesta formulata dal difensore, pur privo di
procura speciale, nel caso in cui l’imputato sia presenta e non eccepisca nulla.
L’imputato ha la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato allo stesso giudice del
dibattimento non solo se la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava
degli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale, ma anche se
riguarda un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’azione.
Nel sistema originario, il parametro della definibilità allo stato degli atti era la
condizione richiesta per procedere al giudizio abbreviato; la valutazione spettava al
giudice per le indagini preliminari e, al di poter utilizzare tutte le informazioni
acquisibili nell’ambito dell’udienza, era previsto che la richiesta potesse essere
presentata anche dopo l’assunzione delle sommarie informazioni e prima della
formulazione delle conclusioni. Il giudice disponeva il giudizio abbreviato soltanto se
riteneva che il processo potesse essere definito allo stato degli atti; disposto il
giudizio, la preclusione all’acquisizione di altri elementi probatori era stata molto
discussa in sede di lavori preparatori. Siccome la decisione sul rito incideva sul
merito, il problema della tutela del diritto dell’imputato alla riduzione di pena nel
caso di ingiustificato rifiuto da parte del giudice di ammettere il giudizio abbreviato,
nonostante il parere favorevole del PM, aveva avuto risposta dalla Corte
Costituzionale, che, investita della questione di legittimità del combinato disposto
degli artt. 438-439-440-442 cpp per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ne aveva
dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non si prevedeva che il giudice, all’esito del
dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal
giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la riduzione di pena.
Il giudice del 1990, poi, ha sottratto al giudice ogni valutazione discrezionale
sull’ammissione del rito, allorché l’imputato presenti una richiesta semplice e non
condizionata ad un’integrazione probatoria, di giudizio abbreviato; se l’imputato
subordini a tale condizione la richiesta, al giudice spetta un potere discrezionale di
valutare la presenza dei due requisiti ex art. 438
5
cpp: che l’integrazione risulti
necessaria ai fini della discussione e che essa sia compatibile con le esigenze di
economia processuale del rito richiesto. La decisione del giudice per le indagini
preliminari è insindacabile:
- se non ritiene sussistenti i due requisiti, rigetta la richiesta, il procedimento avanza
verso il dibattimento e non è possibile una conclusione anticipata; l’imputato, però,
può ancora ottenere lo sconto di pena quando la richiesta è rinnovata anteriormente
alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado oppure quando,
avendo il giudice del dibattimento respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito
abbreviato condizionato, lo stesso giudice accerti che sussistevano i presupposti per
la sua instaurazione;
- se l’esito della verifica è positivo, il giudice dispone che si proceda con il rito
abbreviato, restando vincolato all’assunzione delle prove richieste dall’imputato e
dalla prove contrarie eventualmente proposte dal PM.
3. (Segue): il procedimento decisorio
A norma dell’art. 438
4
cpp, il giudice dispone il giudizio abbreviato con ordinanza,
non soggetta a gravame; una volta che il giudice abbia disposto il rito, non sono
consentite ulteriori acquisizioni probatorie, dovendo la decisione essere emessa allo
stato degli atti. Il giudizio si svolge secondo le disposizioni previste per l’udienza
preliminare (fatti salvi gli artt. 422-423 in tema di acquisizione di elementi ai fini del
giudizio e di modifica dell’imputazione).
Le preclusioni cadono sia nel caso di giudizio abbreviato disposto su richiesta di
integrazione probatoria, sia nell’ipotesi che tale integrazione abbia luogo su
disposizione del giudice che ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti; in
tali casi, all’assunzione delle prove si provvede a norma dell’art. 422
2/3/4
cpp e le
probabilità che, in seguito all’attività integrativa delle prove, si pervenga a una
modificazione dell’imputazione, sono davvero molto alte. Infatti, il legislatore, con il
D.L. 82/2000, ha ritenuto opportuno dettare una specifica disciplina per le nuove
contestazioni in sede di giudizio abbreviato; l’art. 441-bis cpp prevede, infatti, che se
il PM procede tali nuove contestazioni, l’imputato può chiedere (art. 438
3
) che il
procedimento prosegua nelle vie ordinarie. Al fine di consentire l’integrazione
dell’attività difensiva, il giudice procedente, su istanza dell’imputato o del difensore,
assegna un termine non superiore a 10 giorni, sospendendo per tale termine il
giudizio; ciò apre due strade:
- se l’imputato chiede la prosecuzione nelle forme ordinarie, il giudice revoca
l’ordinanza del giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua
continuazione; vi sono 3 effetti:
o le attività integrative congiunte ex artt. 438
5
e 441
5
cpp hanno la stessa efficacia di
quelle previste all’art. 422;
o non è più consentito chiedere il giudizio abbreviato;
o decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare;
- se l’imputato sceglie di proseguire con il rito abbreviato, chiede l’ammissione di
nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni; l’effetto è che si riapre la dialettica
probatoria, concedendo al PM di poter chiedere l’ammissione della prova contraria a
quella richiesta dall’imputato in seguito alle nuove contestazioni.
La parte civile può non accettare il rito abbreviato, ma non ha il potere di opporsi e
impugnare il provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato; equivale, comunque,
ad accettazione del rito la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza
del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato (art. 441
2
cpp).
Il procedimento si svolge in camera di consiglio o, su richiesta degli imputati, in
udienza pubblica; il procedimento si conclude con una sentenza di condanna o di
proscioglimento. Nel caso di condanna:
- la pena in concreto applicabile, è diminuita di 1/3;
- alla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno è sostituita quella della reclusione
per 30 anni;
- alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati o reato
continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
4. (Segue): le impugnazioni
La sentenza conclusiva del rito abbreviato è considerata come una decisione
dibattimentale; infatti, i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza di
quelli previsti per la redazione dei motivi. Il regime delle impugnazioni ha subito
delle modifiche a seguito della L. 46/2000 che escludeva che l’imputato e il PM
potessero proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; a seguito
dell’intervento della Corte Costituzionale, è caduto qualsiasi limite all’impugnazione
del PM.
Il giudizio d’appello si svolge secondo il rito camerale; il procedimento d’appello si
conclude con una sentenza di conferma o di riforma, ai sensi dell’art. 605 cpp. La
sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve esser pubblicata
mediante lettura del dispositivo in udienza camerale, dopo la deliberazione; tuttavia,
in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera
irregolarità, che produce, però, effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per
l’impugnazione.
5. Giudizio abbreviato atipico
L’avvio del giudizio abbreviato atipico è dato dalla manifestazione di volontà
dell’imputato che, a norma dell’art. 458, può chiedere il giudizio abbreviato entro 15
giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, depositando nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari l’atto di richiesta, con la prova della
sua notificazione al PM; se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa l’udienza per lo
svolgimento del giudizio abbreviato, dandone avviso almeno 5 giorni prima al PM,
all’imputato, al difensore e alla persona offesa.
Nel caso in cui, a norma dell’art. 441-bis
4
cpp, l’imputato chieda che si proceda nelle
forme ordinarie, il giudice stabilisce la data dell’udienza per il giudizio immediato; il
giudizio abbreviato atipico non può innestarsi nel giudizio immediato richiesto
dall’imputato ex art. 419
5
cpp, poiché lo stesso imputato avrebbe potuto chiedere il
giudizio abbreviato e non quello immediato. La stessa trasformazione del rito può
riguardare il giudizio direttissimo, poiché, se l’imputato lo richiede, il giudice dispone,
prima che si aperto il dibattimento, il giudizio abbreviato (art. 452
2
cpp); nel caso in
cui, a seguito delle nuove contestazioni del PM, l’imputato chieda che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza che
dispone il rito abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio direttissimo.
Un’altra ipotesi di conversione di rito si può verificare in sede di opposizione al
decreto di condanna (art. 461
3
cpp), poiché, se, con l’atto di opposizione, l’imputato
ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto la data dell’udienza e ne
da avviso, almeno 5 giorni prima, al PM, all’imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione, invece, non è
consentito chiedere il giudizio abbreviato (art. 464
3
cpp). Nel caso in cui sia stato
disposto il giudizio abbreviato e il PM proceda alle nuove contestazioni, il giudice, se
l’imputato lo richiede, revoca l’ordinanza con la quale sarà stato disposto il rito
abbreviato e fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione.
6. L’applicazione della pena su richiesta delle parti: i requisiti
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è previsto dagli artt.
444-448 cpp ed è denominato correntemente patteggiamento; la volontà negoziale si
indirizza prevalentemente sulla quantità della pena. Si tratta di un procedimento
semplificato di generale applicabilità, sulla base dell’accordo delle parti, che sfocia
nella pronuncia di una sentenza equiparata a quella di condanna (art. 445
1-bis
cpp).
L’art. 441
1
cpp stabilisce che l’imputato e il PM possono chiedere al giudice
l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a
1/3, ovvero di una pena detentiva, quando questa non supera 5 anni di reclusione o
di arresto; la parte deve indicare in modo preciso la specie e la misura della pena
richiesta, che non può mai scendere al di sotto del limite legale di 15 giorni fissato
dall’art. 23 cp. L’iniziativa di patteggiamento può essere presa sia dall’imputato sia dal
PM; l’imputato deve esprimere la sua volontà personalmente o a mezzo di
procuratore speciale. La richiesta può muovere dalla persona sottoposta alle indagini,
anche prima che sia stata esercitata l’azione penale; in tale ipotesi la manifestazione
del consenso da parte del PM implica la chiusura delle indagini e la formulazione
dell’imputazione.
Per sollecitare l’espressione della volontà negoziale nel corso delle indagini
preliminari, è concessa a ciascuna parte una facoltà di interpello: a seguito della
richiesta presentata da una parte è previsto che il giudice fissi un termine all’altra per
la manifestazione del consenso o del dissenso; durante la pendenza del termine, non
è consentita la revoca o la modifica della richiesta e, quindi, se interviene il consenso,
si procede all’applicazione della pena (art. 447
3
cpp). Generalmente, la richiesta è
presentata congiuntamente o da una parte con allegato il consenso scritto dell’altra;
ai sensi dell’art. 446
1
cpp, il termine ultimo per la richiesta:
- è quello della presentazione delle conclusione in sede di udienza preliminare;
- nel giudizio direttissimo è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado;
- nel giudizio immediato il termine è quello indicato dall’art. 458
1
cpp.
Se la richiesta e il consenso vengono presentati nel corso delle indagini, il giudice
fissa un’apposita udienza per la decisione ad assegna un termine al richiedente per la
notifica all’altra parte; se è una sola parte a presentare la richiesta, il giudice fissa un
termine all’altra per la manifestazione di volontà. La richiesta e il consenso sono
espressi oralmente durante l’udienza preliminare o il dibattimento, altrimenti sono
formulati con atto scritto; l’accordo raggiunto rappresenta un negozio di natura
processuale che non è né revocabile né modificabile unilateralmente.
Non è previsto, per il PM, l’obbligo di fornire le ragioni per le quali presti il
consenso alla pena patteggiata, che, ad ogni modo, deve pervenire entro la
presentazione delle conclusioni; è, invece, prescritta una motivazione per il dissenso,
per consentire il controllo del giudice del dibattimento di primo grado o
dell’impugnazione sulle ragioni che hanno impedito il riconoscimento del diritto
dell’imputato alla riduzione fino a 1/3 della pena e permettere allo stesso giudice di
procedere a tale riduzione.
7. (Segue): il procedimento decisorio
Una volta finalizzato l’accordo sulla pena, il giudice competente pronuncia la
sentenza, qualora ricorrano tutte le condizioni prescritte dall’art. 444 cpp; se è stato
negato il consenso o il giudice ha rigettato la richiesta, l’imputato può riproporla
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice
deve pronunciarsi immediatamente (deve trattarsi di nuova richiesta). Alla stessa
decisione provvede il giudice dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel
giudizio di impugnazione, quando ritenga ingiustificato il dissenso del PM o il rigetto
della richiesta e fondato, invece, il diritto alla riduzione; è stato pure sancito che
spetta all’imputato la facoltà di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione
della pena ex art. 444 cpp, con riferimento al fatto diverso o al reato concorrente,
contestati in dibattimento, quando la nuova contestazione riguardi un fatto già
risultante dagli atti d’indagine ovvero quando l’imputato abbia tempestivamente
proposto la richiesta rispetto alle originarie imputazioni.
L’art. 448 ccp obbliga il giudice a pronunciare immediatamente sentenza di
applicazione della pena richiesta, soltanto se ne ricorrano le condizioni; quindi, egli
deve porre in essere delle operazioni valutative dirette a saggiare la sussistenza delle
situazioni condizionanti la concessione del beneficio: se l’accertamento da esito
positivo, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento, se è negativo, egli deve
controllare l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze
prospettate dalle parti. Pur trattandosi di sentenza patteggiata, non è eludibile
l’obbligo della motivazione ex artt. 125 e 546, anche se resta limitato alla
enunciazione delle ragioni che hanno guidato l’esercizio dei poteri giudiziali residuati
in seguito all’intervenuto accordo; è stato affermato, in proposito, che, mentre la
deliberazione di ordine positivo dev’essere sorretta da un’esposizione coincisa dei
motivi di fatto e di diritto, quella di ordine negativo può limitarsi a dare atto
dell’avvenuta verifica.
Se nel processo ci è stata costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda, ma condanna l’imputato al pagamento delle spese sostenute da
tale parte, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione; attraverso la
mancata pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile, è esperibile la procedura di
correzione dell’errore materiale. L’eventuale giudizio che fosse attivato in sede civile,
però, non resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a
impugnazione; la Corte di Cassazione ha puntualizzato che, nell’udienza fissata a
seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini
preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è, pertanto, illegittima
la condanna dell’imputato al pagamento delle speso sostenute da danneggiato dal
reato, la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto
soltanto quando la sentenza è pronunciata in sede in impugnazione, il giudice decide
anche sull’azione civile (art. 448
3
cpp)
8. (Segue): benefici ed effetti
Con l’accoglimento della richiesta di applicazione della pena, l’imputato ha il diritto
di godere del premio incentivo della riduzione della pena fino a 1/3, ex art. 444 cpp;
avendo la riduzione un carattere prettamente processuale, essa va calcolata dopo aver
individuato la pena in concreto applicabile. La riduzione premiale non riguarda le
sanzioni sostitutive, ma una pena determinata e la sanzione sostitutiva si riferisce alla
possibilità che l’espiazione della pena venga evitata secondo le regole generali del
procedimento penale.
L’art. 445
1
cpp prevede, soltanto per la pena patteggiata che non superi i 2 anni soli o
congiunti a pena pecuniaria, i benefici dell’esclusione della condanna alle spese del
procedimento e dell’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza; con la
sentenza a pena patteggiata, vanno applicate anche le sanzioni amministrative
accessorie. Atteso, poi, che la sentenza emessa è, ai sensi dell’art. 445
1-bis
ccp,
equiparata, salve diverse disposizioni di legge, a una pronuncia di condanna, essa
costituisce titolo idonea per la revoca della sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa.
Se entro 5 anni, quando si tratti di delitto, ovvero di 2 anni, se si tratti di
contravvenzione, l’imputato non commette alcun reato della stessa indole, quello per
il quale il giudice ha applicato la pena richiesta si estingue, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria; in
conseguenza, si estingue pure ogni effetto penale e, se è stata applicata una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, non si realizza alcun impedimento alla
concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445
2
cpp).
La sentenza che applica la pena patteggiata non è generalmente appellabile; essa può
essere appellata soltanto dal PM, quando abbia espresso dissenso sulla sanzione
richiesta dall’imputato; contro di essa, però, le parti sono legittimate a proporre
ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Cassazione ha elaborato dei criteri di
ammissibilità del ricorso molto rigorosi: se l’accordo fra le parti è rispettoso dei
parametri legali di natura sostanziale e processuale, è intaccabile in Cassazione, anche
ove il suo contenuto appaia discutibile agli occhi del giudice.
9. Il procedimento per decreto: requisiti
Nel caso in cui il Pm ritenga che si debba applicare una pena pecuniaria per reati
perseguibili d’ufficio o a querela, se questa è stata presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi (art. 459
1
cpp), può richiedere al giudice per le
indagini preliminari l’emissione di un decreto penale di condanna; la richiesta, corredata
dai motivi, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona
indagata è iscritto nel registro delle notizie di reato e deve indicare la misura della
pena (termine ordinatorio). Il PM ha la facoltà di chiedere l’applicazione di una pena
diminuita fino alla metà del minimo edittale; la consistenza dell’incentivo premiale è
conseguente alla maggior semplificazione del rito per decreto ed ha la funzione di
indurre l’imputato ad accettare la condanna ad una pena notevolmente ridotta.
Se il giudice ritiene di non dover accogliere la richiesta, restituisce gli atti al PM; non
dispone la restituzione soltanto quando risulta agli atti qualsiasi ipotesi di
proscioglimento ex art. 129 cpp. Se il giudice, invece, ritiene di accogliere la richiesta,
inaudita altera parte emette il decreto penale di condanna ed è tenuto ad irrogare una
pena nella misura indicata dal PM.
Il decreto deve contenere:
- i dati relativi all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- l’enunciazione del fatto e l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda
la decisione;
- l’avviso che le suddette persone possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla
notificazione e che l’imputato può chiedere, con l’atto di opposizione, il giudizio
immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena, a norma dell’art. 444
cpp. In caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; anche se divenuto
esecutivo, il decreto non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Con la L. 479/1999, che ma modificato l’art. 460
5
cpp, il legislatore sembra aver
voluto equiparare gli effetti premiali del decreto a quelli del patteggiamento, poiché
prevede che il decreto penale non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento né l’applicazione di pene accessorie, oltre all’inefficacia nel
giudizio civile o amministrativo; inoltre, prevede che il reato è estinto se nel termine
di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di 2 anni, quando concerne
una contravvenzione, l’imputato non commetta un delitto o una contravvenzione
della stessa indole.
Il decreto va comunicato al PM e notificato all’imputato, al difensore e al civilmente
obbligato per la pena pecuniaria, al fine di consentire l’instaurazione del
contraddittorio tra accusa e difesa; il giudice deve revocare il decreto e restituire gli
atti al PM per l’avviamento della procedura ordinaria, sia nel caso in cui non sia stato
possibile eseguire la notificazione per l’irreperibilità dell’imputato, sia nel caso in cui
non sia stata possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161
cpp.