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Il procedimento in camera di consiglio


Il procedimento – che può coinvolgere tanto i provvedimenti collegiali quanto quelli adottabili dal giudice monocratico – prende le mosse dall'avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori della data dell'udienza. L'avviso – che deve essere comunicato o notificato almeno 10 giorni prima di tale data – è diretto a consentire l'approntamento di una linea di difesa (o di accusa) che può essere anticipata con la presentazione di memorie in cancelleria (fino a 5 giorni prima dell'udienza). Particolare è la posizione di chi vuole essere sentito ma si trova detenuto o internato in u luogo posto fuori della circoscrizione del giudice. L'art. 127 comma III dispone che, ove ne faccia richiesta, colui che si trovi nelle predette condizioni deve essere sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato.

Ove l'imputato o il condannato che ha richiesto di essere sentito personalmente versi in una situazione di legittimo impedimento, l'udienza deve essere rinviata.

Il rispetto delle prescrizioni sin qui esaminate è assicurato da un'esplicita previsione di nullità contemplata nel comma V dell'art. 127: sanzione resa necessaria in relazione al disposto dell'art. 178 lett. c, che, per quanto riguarda l'offeso dal reato e gli altri interessati, prevede la nullità per la sola inosservanza delle disposizioni relative alla citazione in giudizio.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico, e il giudice provvede con ordinanza ricorribile per cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, tranne che il giudice disponga diversamente con decreto motivato. Il giudice, con ordinanza e senza formalità di procedura, ove ne ricorrano i presupposti deve provvedere a dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento. Il verbale di udienza va redatto di regola in forma riassuntiva.

In alcuni casi il provvedimento conclusivo del procedimento in camera di consiglio non può essere rappresentato da un'ordinanza. Ciò si verifica qualora il rito camerale abbia ad oggetto un procedimento che non si limiti a risolvere una questione incidentale, ma abbia il suo epilogo in una pronuncia di merito (ad es art. 599 comma I).

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