La nomina del difensore degli altri soggetti
La nomina del difensore delle altre parti private è modellata sullo schema delineato dall'art. 83 cpc: la nomina del difensore della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria va fatta mediante procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore stesso (art. 100 comma I). In alternativa, la procura può essere rilasciata in calce o a margine della dichiarazione di costituzione o di intervento in giudizio della parte interessata (art. 100 comma II).
La nomina in discorso non è sorretta automaticamente dal principio di immanenza, giacché, mancando nella procura un'esplicita manifestazione di volontà diversa, s'intende effettuata limitatamente a un determinato grado del processo (art. 100 comma III). La giurisprudenza della Cassazione ha statuito tuttavia che la procura speciale, indipendentemente dal tenore formale dell'atto, deve intendersi come conferita per tutti i gradi del processo in ogni caso in cui sia possibile desumere una volontà della parte (Cass. 16 aprile 2003, Silveira; Cass. sez. un. 27 ottobre 2004, Mazzarella).
La difesa delle parti private la difesa è limitata ad un solo difensore.
Per il difensore della persona offesa la nomina va fatta nelle forme previste per quella del difensore di fiducia dell'imputato (art. 101 comma I), mentre il difensore degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi va nominato seguendo le regole stabilite per il difensore delle parti private diverse dall'imputato (art. 101 comma II).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Docente: Diritto Processuale Penale
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