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Garanzie di libertà del difensore


Ispirata a una responsabile tutela dell'ufficio della difesa appare la disciplina delle garanzie di libertà del difensore (art. 103): una disciplina dettata a protezione del diritto di difesa, non già a tutela del professionista avvocato. Per l'operatività delle garanzie di libertà del difensore devono esistere dei mandati difensivi debitamente documentati da chi intenda eccepire la sussistenza di quelle garanzie.

Vengono fissati dei limiti alle attività giudiziarie di ispezione, perquisizione e sequestro negli studi professionali, con il divieto, a pena di inutilizzabilità (art. 103 comma VII), di procedere a sequestro di carte e documenti riguardanti l'oggetto della difesa, di operare qualsiasi controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore, di eseguire intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni dei difensori o tra costoro e le persone assistite.

Vi è inoltre l'obbligo, previsto a pena di nullità dell'atto (art. 103 comma III), per l'autorità giudiziaria che si accinga a eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro presso il difensore di avvisare preventivamente il consiglio dell'ordine forense, affinché il presidente o un suo delegato possano assistervi.

La specificazione dei presupposti che legittimano le ispezioni e le perquisizioni presso gli studi professionali è tassativa: l'essere il difensore, o altre persone che svolgano stabilmente attività nello studio, imputati e limitatamente ai fini dell'accertamento del reato ad essi attribuito; la necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato e di ricercare cose o persone specificamente predeterminate (art. 103 comma I).

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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