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L'ufficiale giudiziario e i suoi compiti


Altra figura di soggetto ausiliario è ravvisabile nell'ufficiale giudiziario.

La sua funzione preminente è quella di eseguire le notificazioni (art. 148 comma I), attività con cui si porta a conoscenza di una persona un atto del procedimento; dal momento che l'ordine di notificazione può provenire sia dal giudice che dal pm, l'ufficiale giudiziario si presenta come soggetto ausiliario tanto dell'uno quanto dell'altro.

L'ufficiale giudiziario agisce sempre nell'ambito di una propria sfera di autonomia nei confronti dell'autorità per ordine della quale procede alla notificazione e la sua attività non riveste solo carattere materiale. Egli è infatti tenuto a certificare la conformità delle copie da lui stesso formate all'originale dell'atto da notificare; a procedere alla scelta delle modalità prescritte dalla legge, osservando la successione dei luoghi e delle persone a cui l'atto deve essere notificato; a compilare avvisi; a redigere la relazione di notifica.

Importante anche l'attività che l'ufficiale giudiziario esplica nel servizio d'udienza. Egli deve impedire qualsiasi comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli ancora da esaminare e tra le persone estranee e i testimoni durante il dibattimento; vigilare affinché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere stati esaminati; curare l'osservanza delle disposizioni riguardanti l'accesso del pubblico nella sala dell'udienza; impedire che l'ordine dell'udienza venga turbato; eseguire gli ordini del presidente del collegio e, in sua assenza, del pm.

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