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Ruolo e funzioni della polizia giudiziaria


La polizia giudiziaria nel vigente cpp si colloca tra i “soggetti”, assumendo una posizione istituzionale che, per un verso, implica una chiara differenziazione dei suoi organi dal PM, e, per l'altro, presuppone l'inequivoca attribuzione ai medesimi organi di funzioni autonome. Funzioni in parte analoghe a quelle assegnate al PM, ma preordinate a render possibile l'esercizio di una potestà principale riconosciuta a quell'organo: il promovimento dell'azione penale. La polizia giudiziaria è dunque un soggetto con funzioni propriamente complementari rispetto a quelle che svolge il PM.

Il ruolo di fondamentale importanza che la polizia riveste nell’ambito dell'attività di investigazione accanto al PM emerge con nitidezza in due momenti-chiave dell'intero sistema processuale: quando il PM e la polizia giudiziaria prendono o ricevono le notizie di reato (art. 330) e, immediatamente dopo, allorché, in vista di una identica finalità, il PM e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326). La polizia giudiziaria è coinvolta in modo diretto, sebbene strumentale, nell'esercizio della funzione sancita dall'art. 112 Cost., anche se ciò non intacca la titolarità del PM e la consequenziale attribuzione di un potere direttivo sulla polizia medesima.

I compiti demandati alla polizia giudiziaria come soggetto delle indagini consistono essenzialmente nel provvedere, anche di propria iniziativa, a prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, nonché nello svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (art. 55 commi I e II). Al mancato o non puntuale adempimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria conseguono, a carico di chi se ne sia reso responsabile, sanzioni disciplinari (artt. 148 comma II e 151 comma I).

Distinta dall'attività della polizia giudiziaria deve tenersi, ancorché possa far capo agli stessi soggetti, l'attività della polizia di sicurezza, che interviene in funzione preventiva ante delictum attraverso operazioni di vigilanza.

Tratto da LA POLIZIA GIUDIZIARIA di Gianfranco Fettolini
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