Gli organi della polizia giudiziaria e i soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria
Sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) gli appartenenti ai seguenti ruoli e qualifiche del personale della polizia di Stato: ruolo di dirigenti; ruolo dei commissari; ruolo degli ispettori; ruolo dei sovrintendenti; ruolo degli assistenti (art. 57 comma I lett. a cpp);
b) gli ufficiali superiori e inferiori nonché gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori dei carabinieri e della guardia di finanza (art. 57 comma I lett. b cpp);
c) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria;
d) gli ufficiali e gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori del corpo forestale dello Stato (art. 57 comma I lett. b cpp);
e) il sindaco nei comuni dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dei carabinieri o della guardia di finanza (art. 57 comma I lett. c cpp).
Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato (art. 57 comma II lett. a cpp);
b) gli appartenenti al ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri;
c) gli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
d) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria;
e) gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;
f) le guardie delle province e dei comuni, quando siano in servizio e limitatamente all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza (art. 57 comma II lett. b cpp).
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si possono distinguere in due categorie. Nella prima rientrano i soggetti destinati a funzioni di polizia giudiziaria stabilmente, con poteri d’intervento attribuiti in via generale ed estesi a qualsiasi reato, in qualsiasi luogo e momento. L’altra è composta di soggetti con funzioni di polizia giudiziaria limitate, forniti di poteri di intervento, ancorché riferibili a qualsiasi reato, temporalmente e localmente circoscritti.
La legge configura una terza categoria di soggetti ai quali vengono attribuite funzioni di polizia giudiziaria unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati, dunque in relazione ad alcune determinate specie di reati.
La distinzione in ufficiale e agenti di polizia giudiziaria assume rilevanza sul piano processuale allorché il compimento, nel corso delle indagini preliminari, di determinate attività di particolare delicatezza venga riservato soltanto a degli ufficiali.
Continua a leggere:
- Successivo: I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura
- Precedente: Ruolo e funzioni della polizia giudiziaria
Dettagli appunto:
-
Autore:
Gianfranco Fettolini
[Visita la sua tesi: "Il regolamento 1346/00 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere e l'attuazione degli stati comunitari: Spagna, Inghilterra e Germania."]
[Visita la sua tesi: "Il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale"]
- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: DIRITTO PROCESSUALE PENALE
- Docente: Alessandro Bernasconi
Altri appunti correlati:
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
- Le "persone" nella struttura del processo penale
- Il processo avente imputati minorenni
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- La condotta antisindacale nelle pubbliche amministrazioni
- Il giudizio direttissimo atipico
- Il pubblico ministero nel processo civile
- Gli accertamenti tecnici irripetibili nel processo penale
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.