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Azione ed eccezione

AZIONE ED ECCEZIONE


Azione = potere di agire in giudizio
La legittimazione ad agire presuppone un interesse ad agire

Eccezione = opposizione di fatti che limitano la pretesa avversaria (es. tizio agisce per l’adempimento e caio eccepisce l’annullabilità del contratto)
Può eccepire solo chi ha un interesse da tutelare

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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