Pubblicità immobiliare e forme analoghe
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E FORME ANALOGHE
Trascrizione è lo strumento di pubblicità per gli atti relativi all’acquisto di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati.
Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri rendendolo così legalmente conoscibile.
La trascrizione si basa sul principio consensualistico → i diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti
Il principio consensualistico è caratterizzato da semplicità ed immediatezza dei trasferimenti. I rischi sono quelli dell’incertezza delle situazioni giuridiche (es. un proprietario potrebbe vendere più volte lo stesso bene).
La trascrizione riduce questi rischi garantendo la certezza dell’acquisto: infatti solo chi ha trascritto l’atto può farlo valere (es. io vendo la casa a Tizio oggi e a Caio domani; io non potevo vendere la casa a Caio perché non ero più proprietario ma se Caio trascrive l’atto prima di Tizio allora Caio può far valere l’atto mentre Tizio no)
Effetto giuridico della trascrizione → opponibilità dell’atto trascritto ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore
Chi non trascrive l’atto rischia l’inopponibilità/inefficacia relativa
Inefficacia relativa → l’atto non è efficace nei confronti dei terzi che hanno trascritto il titolo concorrente
La trascrizione è un onere per la parte che vuole far valere un diritto, è un obbligo per il pubblico ufficiale che redige l’atto
Registri immobiliari → si trascrivono gli atti ai fini di pubblicità (ordinati su base personale: atti trascritti con riferimento alle parti)
Catasto fondiario → si registrano i beni immobili e i relativi passaggi di proprietà (ordinati su base reale)
Doppia trascrizione → ogni atto viene trascritto sia a favore dell’acquirente, sia contro l’alienante
Ogni volta che viene acquistato un bene viene trascritto l’atto, quindi attraverso questa catena posso risalire a chi l’ha acquisito per primo (acquisto a titolo originario).
Es. io oggi vendo a Filippo e dieci giorni dopo vendo a Cristina. Filippo non trascrive l’atto ma un mese dopo vende a Vincenzo che trascrive l’atto il 1 agosto. Cristina trascrive l’atto il 1 settembre → Vincenzo ha trascritto prima di Cristina, ma Filippo non aveva trascritto quindi c’è un “inceppo” e ha ragione Cristina
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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