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Azione revocatoria ordinaria/fallimentare

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA/FALLIMENTARE 


Il curatore impugna gli atti pregiudizievoli per i creditori che l’imprenditore ha compiuto prima della sentenza 

L’azione revocatoria fallimentare presenta alcune differenze rispetto a quella ordinaria:
- Non è richiesta la prova del pregiudizio per i creditori, né la prova dell’intento fraudolento
- Assicura la par condicio creditorium, cosicché risultano revocabili anche i pagamenti di debiti scaduti

Tra gli atti pregiudizievoli per i creditori, si distinguono:
- Atti inefficaci ex lege cioè revocati di diritto senza che sia necessaria alcuna azione giudiziale → atti a titolo gratuito + pagamenti di debiti non scaduti al giorno della sentenza compiuti nei 2 anni anteriori alla sentenza
- Atti revocati, salvo che il terzo dimostri che non conosceva lo stato di insolvenza dell’imprenditore → atti a titolo oneroso a prestazioni sproporzionate a danno del fallito (sproporzione > ¼ di ciò che è stato dato) + pagamenti di debiti scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali + garanzie reali prestate per debiti preesistenti non scaduti compiuti nell’anno anteriore alla sentenza + garanzie reali prestate per debiti scaduti compiute nei 6 mesi anteriori alla sentenza
- Atti revocati se il curatore prova che il terzo conosceva lo stato di insolvenza dell’imprenditore → atti a titolo oneroso + pagamenti di debiti liquidi ed esigibili + atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati compiuti nei 6 mesi anteriori alla sentenza

A seguito della revoca, il terzo deve restituire al fallimento il pagamento o il bene ricevuto + può chiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato in qualità di creditore concorsuale
Gli atti a titolo oneroso compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono soggetti a revocatoria se il coniuge non riesce a provare che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito

Decadenza delle azioni revocatorie fallimentari → 3 anni dal fallimento e, in ogni caso, 5 anni dall’atto

Alcuni atti sono esclusi dall’azione revocatoria:
- Pagamenti di beni/servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso (es. alla scadenza di ogni mese)
- Rimesse bancarie in c/c, a meno che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria
- Pagamenti di salari e stipendi di dipendenti e collaboratori del fallito
- Vendite e preliminari di vendita trascritti conclusi al giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente
- Atti a titolo oneroso aventi come effetto il trasferimento di diritti reali di godimento su immobili da costruire, conclusi al giusti prezzo e destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente
- Pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento dell’impresa, del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Per quanto riguarda i contratti sinallagmatici già conclusi dal fallito ma ancora in corso (es. contratto non ancora eseguiti, contratti di durata..) il curatore può decidere se subentrare nel contratto o sciogliere il contratto; l’esecuzione del contratto è sospesa fino al momento della scelta, ma il contraente può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine ≤ 60 giorni, dopo cui il contratto si intende sciolto
Il contratto di compravendita non si scioglie se è già trasferita la proprietà della cosa venduta

Scioglimento automatico → c/c + mandato + commissione + appalto + associazione in partecipazione
No scioglimento → assicurazione contro danni + contratti di locazione di immobili

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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