Procedure concorsuali: fallimento
PROCEDURE CONCORSUALI: FALLIMENTO
Solo l’imprenditore commerciale può fallire, ma non gli enti pubblici; non possono fallire neanche gli imprenditori commerciali che non superano certi limiti economico-finanziari
Sono invece soggetti al fallimento anche:
- L’imprenditore che ha cessato l’attività → solo entro l’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese e purché lo stato di insolvenza si sia manifestato prima della cancellazione o nell’anno successivo
- L’imprenditore defunto → solo entro l’anno successivo alla morte e purché lo stato di insolvenza si sia manifestato prima della morte o nell’anno successivo
- Il socio illimitatamente responsabile di una società fallita → solo entro l’anno successivo allo scioglimento del rapporto sociale o alla perdita della responsabilità limitata, se sono state osservate le forme di pubblicità previste per rendere note ai terzi tali circostanze
- Soci occulti illimitatamente responsabili di una società fallita → l’esistenza deve essere accertata dopo il fallimento della società
Stato di insolvenza → incapacità di far regolarmente fronte all’adempimento delle obbligazioni
Senza insolvenza non si può dichiarare il fallimento
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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