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Acquisto dell’eredità e del legato

ACQUISTO DELL’EREDITÀ E DEL LEGATO


Accettazione → atto unilaterale con cui il chiamato manifesta la volontà di assumere la qualità di erede
E’ un atto puro, quindi non sopporta condizione o termine; non può essere parziale ed è irrevocabile
Accettazione espressa → atto scritto con cui si dichiara di accettare l’eredità o si assume il titolo di erede
Accettazione tacita → atti incompatibili con la volontà di rinunciare

Il silenzio vale come accettazione se il chiamato è in possesso dei beni ereditari e passano 3 mesi dalla morte senza fare l’inventario dei beni o senza rinunciare all’eredità (finzione di accettazione)
La rinuncia verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati vale come accettazione

Il diritto di accettare si prescrive in 10 anni a partire dalla delazione dell’eredità, ma chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare un termine per accettare (termine di decadenza)

La rinuncia è un atto solenne, con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale
E’ un atto puro, quindi non sopporta condizione o termine; non può essere parziale ed è revocabile finché un chiamato ulteriore non accetta l’eredità
Può essere impugnata solo per violenza/dolo (come l’accettazione); l’effetto della rinuncia è retroattivo, quindi il chiamato si considera come mai chiamato

Eredità giacente → fino all’accettazione, se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, il giudice può nominare, anche d’ufficio, un curatore dell’eredità
A differenza dell’eredità, il legato si acquista anche senza accettazione ma il legatario può rinunciare

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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