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Organizzazioni di volontariato, promozione sociale, impresa sociale

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE, IMPRESA SOCIALE


Le organizzazioni di volontariato devono iscriversi nei registri regionali, anche quelle costituite come associazioni non riconosciute
Iscrizione → accesso a contributi pubblici + agevolazioni fiscali + possibilità di stipulare convenzioni
La destinazione dei beni dopo lo scioglimento è regolata in modo simile a quella prevista per gli enti riconosciuti → no possibilità di divisione tra gli associati
Può generare ricavi da attività commerciali/produttive in misura marginale rispetto all’attività statutaria
La responsabilità limitata/illimitata dipende da come è costituita

Impresa sociale → attività organizzata al fine di produrre beni/servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale
Divieto di distribuzione degli utili
Utili + avanzi di gestione → incremento del patrimonio e sviluppo dell’attività statutaria
L’attività di interesse generale deve rappresentare il 70% dei ricavi

Organizzazioni di promozione sociale → costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro
L’attività deve essere svolta prevalentemente dagli associati
Gli associati non possono ricevere alcuna remunerazione; gli enti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo in casi di necessità 
Devono iscriversi in un registro nazionale (se svolgono l’attività in almeno 5 regioni e 20 province) o nei registri regionali
Iscrizione → possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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