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Ammortamento

AMMORTAMENTO


Ammortamento del titolo di credito → il titolo smarrito/sottratto/distrutto viene privato della sua efficacia ed in capo all’ex possessore viene ricostituita la legittimazione ad esigere la prestazione del debitore

L’ex possessore deve presentare un ricorso al presidente del tribunale che pronuncia un decreto di ammortamento, pubblicato sulla gazzetta ufficiale (per renderlo noto a terzi) e notificato al debitore (per evitare che paghi ad un terzo che abbia trovato il titolo)
Se il detentore del titolo non fa opposizione entro 30 giorni, l’ex possessore può pretendere il pagamento o ottenere un duplicato del titolo

Di norma l’ammortamento non è previsto per i titoli al portatore
Il possessore deve fornire la prova che il titolo è stato smarrito/sottratto ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione; se il debitore esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima che sia decorso tale termine è liberato, salvo che si provi che conoscesse il vizio del possesso di chi aveva presentato il titolo
Se il titolo al portatore è distrutto, il possessore può ottenere un duplicato se fornisce la prova della distruzione, altrimenti vale quanto detto sopra per lo smarrimento/sottrazione

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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