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Tutela reintegratoria dei nuovi assunti

TUTELA REINTEGRATORIA DEI NUOVI ASSUNTI


Le sanzioni per i nuovi assunti (tutela reale): contratto di inserimento a tutele crescenti, appena entrato in vigore. Se il lavoratore viene assunto dal 1 marzo 2015 in poi ha diritto solo ad una tutela economica, anche laddove l’art. 18 dello statuto del lavoratore prevede una reintegra (l’unica eccezione che ancora prevede una reintegra è il licenziamento per discriminazione).

Quando non c’è tutela reale c’è la tutela obbligatoria: la sanzione corrisponde ad un’indennità che va da 2,5 a 6 mensilità (art. 8 della l.n. 604).
Nel caso di licenziamento illegittimo il giudice può obbligare il datore di lavoro di riassumere il lavoratore.

La reintegra comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro (come se il licenziamento non fosse mai avvenuto), la riassunzione consiste in un contratto ex novo. Questa parte della norma non ha applicazione: è più comodo per il datore corrispondere un’indennità decisa dal giudice (perché comunque il massimo è 6 mesi, quindi spesso dal punto di vista economico non è ingente).

La tutela reintegratoria prevede la non cessazione del rapporto + meccanismo risarcitorio del danno pari a 5 mensilità + pagamento delle retribuzioni dal giorno dell’illegittimo recesso fino al giorno della effettiva reintegrazione. L’art. 18 quindi è stato oggetto di numerose critiche da parte delle imprese.

Oggi (dopo la riforma dell’art. 18) la tutela reintegratoria non riguarda la totalità dei casi di licenziamento illegittimo, ma specifiche ipotesi (ambito di applicazione ridotto rispetto a quello in precedenza):

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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