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Lavoro a tempo determinato in sostituzione dell’indeterminato

LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DELL’INDETERMINATO


La prima questione dottrinale che posta: questa nuova fattispecie fa venire meno un’elencazione tassativa di ipotesi in presenza delle quali è possibile apporre il limite di durata, quindi ci si chiede se sia da intendersi nel senso che si è in presenza di una fattispecie sostitutiva del contratto a lavoro indeterminato, oppure se si resta nell’ambito dell’eccezione.
Quindi il contratto a tempo determinato non era più da considerarsi eccezione: una persona solitamente si assume per ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive; perciò queste cause generali esauriscono le cause normali di assunzione.

La dottrina si divide:
- si realizzano le esigenze dell’impresa: maggiore flessibilità (il datore può scegliere un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato)
- quel tipo di contratto non poteva ritenersi sostitutivo, perché doveva essere collocat nella prospettiva secondo la quale il contratto a tempo determinato è eccezione (nella stessa direttiva UE era previsto che si mantenesse questa regola)

I giudici nell’art. 1 del d. lgs. attuativo della direttiva UE elabora il principio secondo il quale la il limite di durata è legittimo quando quelle cause generali sono di natura temporanea. La giurisprudenza sottolinea il principio della eccezione del contratto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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