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La rimessione del processo


Il terzo rimedio a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice è rappresentato dalla rimessione del processo, ossia dal trasferimento del processo in una sede diversa da quella del giudice originariamente competente per territorio. La rimessione trova fondamento in ipotesi di incompatibilità che coinvolgono in via diretta e immediata l'organo giudicante, monocratico o collegiale, considerato nella sua struttura complessiva; la sua giustificazione sta in un nesso ambientale, vale a dire in un rapporto tra l'ambiente giudiziario e il clima generale formatosi, o in via di formazione, in relazione ad un determinato processo.

A) Il presupposto per la rimessione è dato dal crearsi di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, in quanto suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza o incolumità pubblica (messa a repentaglio di un ordinato corso della vicenda processuale) ovvero alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (condizionamenti tali da compromettere il sereno svolgimento delle proprie funzioni), o ancora tali da determinare gravi motivi di legittimo sospetto (concreto pericolo di non imparzialità dell'ufficio giudiziario).
Il concetto di “legittimo sospetto” appare troppo vago, la cui individuazione rimane affidata ad un potere discrezionale ampio e suscettibile di sconfinare in arbitrio.
Per quanto riguarda le “gravi situazioni locali”, devono intendersi come circostanze ambientali-territoriali di natura extragiudiziaria, riguardanti accadimenti non riconducibili al dinamico sviluppo dei rapporti della dialettica processuale.
La rimessione rappresenta l'extrema ratio, in quanto viene consentita solo nel caso in cui le condizioni di turbativa non siano altrimenti eliminabili se non trasferendo il processo; dato che si estrinseca in una deroga ai criteri ordinari di determinazione del giudice naturale territorialmente competente, le norme che la disciplinano sono interpretate in via restrittiva.

B) Legittimati a chiedere la rimessione sono (art. 45 cpp):
- procuratore generale presso la corte d'appello;
- pm presso il giudice che procede;
- imputato, il quale deve, a pena di inammissibilità, proporre la relativa richiesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Solo durante lo svolgimento del processo di merito, in ogni stato e grado, è consentita la proponibilità della rimessione; il giudizio avanti la Cassazione ne viene sottratto.
La rimessione può operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali, una volta concluse le indagini preliminari col promovimento dell'azione penale da parte del pm.
La richiesta di rimessione, motivata, va depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice pendente, ed entro 7 giorni notificata alle altre parti (parti non in senso puramente formale, ma sostanziale, quindi comprendono la persona offesa) a cura del richiedente.
Violazioni delle disposizioni su forma e termini comportano l'inammissibilità della richiesta.

C) Il giudice, ricevuta la richiesta di rimessione, deve trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione con i documenti allegati ed eventuali osservazioni proprie. Nessun potere gli è concesso sulla fondatezza o meno di essa.
Al fine di evitare che abbia a trasformarsi in espediente dilatorio, la richiesta di rimessione non sospende automaticamente il processo. Tuttavia il giudice può, al momento della presentazione di essa, ove ne ravvisi l'opportunità, disporre con ordinanza la sospensione del processo sino alla pronuncia della Corte di cassazione; da quest'ultima la sospensione può essere sempre disposta.
Obbligatoria (art. 47 comma II cpp) diventa la sospensione del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, con il divieto di pronunciare decreto che disponga il giudizio o sentenza, quando il giudice abbia avuto notizia dalla Corte che la richiesta di rimessione è stata assegnata a una delle sezioni di essa, o alle sezioni unite, per la trattazione. La sospensione non viene disposta quando la richiesta non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già posti a fondamento di una precedente richiesta che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile.
La sospensione del processo – che determina la sospensione del corso della prescrizione del reato e, in ipotesi di rimessione proposta dall'imputato, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare – si protrae fino a che non sia intervenuta pronuncia della Corte di rigetto o di inammissibilità; tale sospensione non impedisce il compimento di atti urgenti.

D) La decisione sulla richiesta di rimessione viene adottata con l'osservanza delle garanzie relative al contradditorio previste per il procedimento in camera di consiglio (eventuale partecipazione degli interessati..), dopo essere state assunte, se la Corte lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Ove il presidente della Corte rilevi una possibile causa d'inammissibilità della richiesta, questa verrà trasmessa all'apposita sezione della Corte per le conseguenti verifiche e la decisione, a norma dell'art. 610 cpp (art. 48 comma II cpp).
Superato positivamente, sia in fase di preliminare valutazione del presidente sia in fase di verifica della predetta sezione, il vaglio di ammissibilità, la richiesta sarà assegnata ad una delle sezioni o alle sezioni unite, e se ne darà immediata comunicazione al giudice affinché adotti i necessari provvedimenti relativi all'eventuale sospensione del processo.
Se la Corte accoglie la richiesta, rimette il processo ad un altro giudice competente per materia che abbia sede in un diverso distretto di corte d'appello determinato secondo il criterio tabellare indicato dall'art. 11 cpp (art. 45 cpp). Del provvedimento si dà comunicazione senza ritardo sia al giudice designato che a quello originariamente procedente, che trasferirà gli atti del processo al nuovo giudice, disponendo che la decisione sia comunicata al pm e notificata alle parti private.

E) Gli atti posti in essere anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione sono assistiti da una presunzione relativa di efficacia, a meno che anche una sola delle parti avanzi dei dubbi sulla loro validità, nel qual caso potrà esserne richiesta la reiterazione innanzi al giudice designato, il quale (solo se ripetibili) provvederà a rinnovarli.

F) Se venga dichiarata inammissibile o rigettata nel merito la richiesta avanzata dall'imputato, questi potrà esser condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
La richiesta di rimessione rigettata o dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza può essere riproposta solo se suffragata da elementi nuovi, o perché sopravvenuti o perché ignorati; se dichiarata inammissibile per altri motivi, può essere riproposta incondizionatamente.
Qualora sopravvengano fatti modificativi dell'originaria situazione che facciano venir meno le ragioni per le quali la rimessione era stata richiesta, sia il pm presso il nuovo giudice sia l'imputato possono chiederne la revoca; così come possono chiedere il trasferimento del processo ad altro giudice se quello designato si profili, a sua volta, anch'esso suspectus.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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