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La sospensione del dibattimento in attesa di decisioni su questioni civili o amministrative


Art. 479 cpp: “fermo quanto previsto dall’art. 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa può disporre la sospensione del dibattimento sino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato”.

Si tratta di una situazione destinata ad operare solo in fase dibattimentale.

Si richiede anzitutto che si sia in presenza di una controversia civile o amministrativa alla cui risoluzione sia legata la decisione sull’esistenza del reato.
In secondo luogo la controversia deve essere di particolare complessità, tale da sconsigliare che a conoscerne venga chiamato un organo naturalmente destinato ad esercitare funzioni giurisdizionali in materia (penale) diversa da quella (civile o amministrativa) oggetto della controversia, essendo richiesti accertamenti tali da non potersi compiere con i mezzi propri del rito penale.

Terzo requisito, che in ordine a quella controversia sia già in corso un procedimento presso il giudice competente.

Infine, per l’accertamento in sede civile o amministrativa la legge non deve porre limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa: ammettere che il giudice penale importi la soluzione accolta dal giudice civile, che dispone di minori strumenti probatori, implicherebbe il rischio di una sentenza ingiusta.

Solo al realizzarsi di tali presupposti si determina nel giudice penale il potere, comunque discrezionale, di ordinare la sospensione del dibattimento.

La sospensione, eventualmente disposta, durerà sino a che la questione civile o amministrativa non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, che tuttavia non esplica effetto di giudicato nel processo penale: gli accertamenti in essa contenuti saranno valutati alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio. La differenza rispetto alle pregiudiziali di stato personale è giustificata dal fatto che le situazioni che a queste danno luogo esigono che ai relativi accertamenti giudiziari venga riconosciuta certezza erga omnes.

La sospensione può cessare anche prima che sia intervenuta la decisione in sede civile o amministrativa, se, trascorso un anno, il giudizio in questa sede non si sia ancora concluso. In tal caso il giudice, ex officio o su istanza di parte, può revocare l’ordinanza di sospensione e disporre la prosecuzione del dibattimento.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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