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La cd pregiudiziale costituzionale


La pregiudiziale costituzionale nasce, ex art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, allorché si eccepisca nel corso di un processo penale l’illegittimità di una norma penale sostantiva o processuale; l’autorità giudiziaria, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione e qualora non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso.

Questa pregiudiziale è obbligatoriamente devolutiva, poiché il giudice, accertata la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza, dovrà necessariamente arrestarsi e demandare la decisione alla Corte costituzionale.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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