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Le questioni pregiudiziali

Segue): le questioni pregiudiziali


Dalla pluralità degli organi che esercitano giurisdizione in materie diverse nasce il fenomeno delle questioni pregiudiziali, le quali vanno ricondotte entro la sfera dei rapporti tra giurisdizione in materia penale e giurisdizioni la cui attività si esplica in ambiti differenti.

Al giudice penale viene attribuito dalla legge il potere di conoscere tutte le questioni, anche di natura non penale, la cui risoluzione rappresenti il presupposto per la decisione da pronunziare nel processo penale → cognizione “in via incidentale” limitata ai fini della decisione penale, improduttiva degli effetti tipici del giudicato, quindi non vincolante in altri processi (art. 2 cpp).
Tuttavia in alcune ipotesi la legge ritiene opportuno che sia un organo delle giurisdizione non penale a risolvere una determinata controversia dalla quale dipenda la decisione del processo penale; con la conseguenza che l’esercizio della giurisdizione penale potrà rimanere sospeso e che il giudice penale dovrà assumere a base della propria decisione la sentenza pronunciata dal giudice civile o da quello amministrativo.

Il vincolo di dipendenza tra res praejudicata e res praejudicialis consiste non in una mera influenza o legame probatorio tra processi, ma in un rapporto di assoluta ed essenziale antecedenza logico-giuridica di un processo rispetto all’altro.

Il codice restringe le ipotesi di questioni pregiudiziali alle controversie riguardanti lo status familiae e a quelle riguardanti lo status civitatis → art. 3 comma I: “quando la decisione (penale) dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice … può sospendere il processo sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione”.

Presupposti per la sospensione del processo per una controversia di stato sono (art. 3 comma I):
a) che la questione sia seria, vale a dire non manifestamente infondata, temeraria o pretestuosa sì da porsi come intralcio per la sollecita definizione del processo; per deliberare sulla serietà è sufficiente una sommaria valutazione di fatto dalla quale emerga l’apparente fondatezza;
b) che l’azione a norma delle leggi civili o amministrative sia già stata proposta, e sia ancora in corso; diversamente sarà lo stesso giudice penale a conoscerne in via incidentale.
In ogni caso la sospensione del processo penale è facoltativa, e la relativa decisione rimane affidata al prudente discernimento del giudice. Se egli riterrà di sospendere il processo, pronuncerà la relativa decisione nella forma dell’ordinanza.

La sospensione non impedisce al giudice di compiere tutti gli atti ritenuti urgenti (art. 3 comma III), tranne quelli che dovessero coinvolgere la questione pregiudiziale. Il processo sospeso riprenderà il suo normale svolgimento dopo che il giudice civile o amministrativo avrà definito tale questione con sentenza irrevocabile, che esplicherà efficacia di giudicato nel processo penale (art. 3 comma IV) e della quale il giudice di questo processo non potrà disattendere il contenuto. Tale effetto opera anche qualora il giudice penale non abbia ritenuto opportuno disporre la sospensione ex art. 3 comma I. il medesimo effetto inoltre si realizza anche se il giudicato sulla questione di stato si sia formato in un momento antecedente l’inizio del processo penale.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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