Diritto romano: impossibilità della prestazione
DIRITTO ROMANO: IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
L'impossibilità oggettiva della prestazione, sopravvenuta per una causa che non era imputabile al debitore, estingueva l'obbligazione.
Nel caso, ad esempio, della compravendita, nel momento intermedio fra la conclusione del contratto e la sua esecuzione, ogni rischio di perimento è a carico del compratore, il quale rimane pertanto obbligato al pagamento del prezzo.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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