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Diritto romano: locatio operarum

DIRITTO ROMANO: LOCATIO OPERARUM


Oggetto dell'obbligazione è la prestazione dell'attività lavorativa di per sé, indipendentemente dal risultato finale.
In caso di prestazione professionale di lavoro manuale, il locatore era per qualche aspetto equiparato ad uno schiavo. La locazione di lavoro intellettuale era sconsigliata dal costume, ma ricorreva ugualmente, mentre chi riteneva di aver raggiunto un alto livello professionale si accontentava della retribuzione con cui il cliente pensava di doverlo onorare.
Il locatore doveva prestare il suo lavoro per tutto il tempo stabilito, e aveva diritto alla mercede pattuita, a meno che non fosse inadempiente.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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