Diritto romano: compravendita e prezzo
DIRITTO ROMANO: COMPRAVENDITA E PREZZO
Nel periodo classico prevalse l'idea che il prezzo può consistere solo in denaro contante. Gaio inoltre afferma che il prezzo deve essere determinato; la sua determinazione può essere affidata ad un terzo.
Diocleziano ammette la rescissione del contratto se il prezzo è meno della metà del valore della cosa (laesio enormis ): al compratore spetta la scelta se restituire la cosa o integrare il prezzo.
Il compratore è obbligato a trasferire al venditore la proprietà del prezzo, altrimenti risponde ex vendito; il venditore non è obbligato a trasferire la proprietà ella cosa, ma è sufficiente che trasmetta il possesso della cosa venduta, che si obblighi per l'evizione, e che assicuri l'assenza di dolo.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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