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Diritto romano: la compravendita

DIRITTO ROMANO: LA COMPRAVENDITA


Essa può definirsi come un contratto consensuale e bilaterale in forza del quale una parte, il venditore, si obbliga a trasferire la disponibilità di una cosa, il compratore invece si obbliga a trasferire la proprietà di una somma di denaro, detta prezzo.
Questa definizione evidenzia le caratteristiche della compravedita: consensualità e l'efficacia meramente obbligatoria.
Infatti, la natura consensuale della compravendita implica che essa si perfezioni in virtù del semplice accordo fra le parti sulla cosa da vendere ed il prezzo da pagare a titolo di corrispettivo, l'efficacia meramente obbligatoria comporta che la compravendita romana del periodo classico non ha effetti reali, nel senso che non è di per sé traslativa del diritto di proprietà sulla merce.
La conclusione del contratto, però, produce solo obbligazioni reciproche, mentre il trasferimento della cosa è subordinato al compimento di un ulteriore atto ad effetti reali (mancipatio, in iure cessio, traditio).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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