Skip to content

Diritto romano: l’obbligazione di praestare

DIRITTO ROMANO: L’OBBLIGAZIONE DI PRAESTARE


Sta nell'assunzione di una garanzia con la conseguente responsabilità. Il significato comune di praestare è indicativo di un comportamento contrattualmente dovuto, che si può esprimere come terminato attraverso il diverso complemento oggetto retto dal verbo. (dolum praestare: assumersi la responsabilità di un dolo).
Dalla promessa di una prestazione impossibile non può sorgere alcuna obbligazione.
La determinazione dell'impossibilità fisica come impossibilità di dare una cosa non esistente, cui fa da contrappunto l'impossibilità giuridica in cui l'impossibilità dipenda una norma giuridica che impedisce la prestazione.
L'impossibilità oggettiva è inerente alla prestazione in sé, quella soggettiva dipende da circostanze relative al debitore.
L'impossibilità viene limitata come elemento che impedisce il sorgere della obligatio.
Può rilevarsi che l'impossibilità, che dipenda da circostanze peculiari alla posizione del creditore, è equiparata all'impossibilità oggettiva, e quindi il debitore non ne risponde. Come ad esempio la stipulatio con cui il debitore si obbliga a dare una cosa che già è in proprietà del creditore.
La prestazione deve essere lecita e quindi non contraria a norme del diritto o a quelle del buon costume.
L'illeceità del negozio sotto l'aspetto causale può avere una diversa rilevanza nei negozi formali e astratti e nei negozi di buona fede. Se l'obbligazione sorgeva da un negozio formale tutelato da azione stricti iuris, ove la prestazione promessa fosse lecita, il negozio non poteva che essere valido iure civili. Nel caso invece di negozi tutelati da iudicia bonae fidei la struttura stessa del processo e l'ambito discrezionale dell'officium iudicis permetteva un'eguale rilevanza dell'illiceità sia della prestazione sia della causa che la giustificava.
La prestazione deve essere determinata o determinabile. Determinata dalla volontà delle parti al momento della creazione dei vincolo obbligatorio; determinabile quando le parti facciano rinvio ad elementi esterni, idonei ad identificare il contenuto della prestazione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.