Diritto romano: obbligazioni generiche
DIRITTO ROMANO: OBBLIGAZIONI GENERICHE
La prestazione dovuta è determinata dalle parti, non nella sua individualità ma nella quantità e nel genus. (categoria più o meno ampia).
La categoria può essere composta da cose fungibili e cose infungibili. (uno schiavo, uno schiavo di una certa età....).
Deve essere sufficientemente delimitato da non produrre l'assoluta indeterminatezza della prestazione.
Il problema sta nel momento in cui il debitore debba restituire la cosa della genus, e quindi bisogna determinare se la cosa deve essere della stessa qualità, oppure anche di qualità peggior anche se della stessa categoria.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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