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Diritto romano: termine del negozio

DIRITTO ROMANO: TERMINE DEL NEGOZIO


Clausola con la quale si stabiliva una data o un evento futuro e certo, a partire da cui o fino a cui il negozio doveva produrre effetti. Il dies può essere incerto, nel senso che non si sapeva quando sarebbe accaduto (dies incertus quando).
Il termine può essere iniziale (dies a quo) o finale (dies ad quem) a seconda che gli effetti del negozio debbano cominciare a prodursi in un momento futuro o debbano cessare in un momento futuro. Il negozio sottoposto a un vero e proprio termine faceva nascere subito il relativo diritto ma questo non poteva essere esercitato prima che il termine fosse scaduto. Se il debitore pagava prima della scadenza, pagava validamente. Se il creditore agiva in giudizio prima di tale scadenza, compiva una pluris petitio (chiedeva di più) e quindi determinava l'assoluzione del debitore, estinguendo il suo debito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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