Diritto romano: negozio e tipi di condizione
DIRITTO ROMANO: NEGOZIO E TIPI DI CONDIZIONE
Nel presente o nel passato: viene dedotto in condizione un fatto presente o passato. In quest’ultimo caso il negozio ha effetti solo se il fatto si è verificato.
Impossibile: il negozio non ha effetti (salvo che per le disposizioni mortis causa a partire dal II sec. d.C. per influsso dei sabiniani)
Illecite: non viziano se apposte a clausole testamentarie
Positive/ negative: se la nave arriverà/se la nave non arriverà
Potestative (il loro verificarsi dipende dalla volontà di una persona; non può trattarsi della persona interessata a che l’evento non si verifichi) ; casuali (dipende dal caso: se domani pioverà); miste (se Tizio riuscirà a vendere il suo cavallo)
Continua a leggere:
- Successivo: Diritto romano: termine del negozio
- Precedente: Diritto romano: condizione
Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La dinamica dei mercati finanziari: Un'analisi delle relazioni tra i mercati finanziari negli anni di crisi
- Istruzione, cittadinanza e dispositivi di valutazione: le prove INVALSI
- L'intelligenza artificiale: sfide etiche e implicazioni democratiche
- Strategie di hedging e rischi finanziari
- Le alterazione del sistema delle fonti del diritto: i D.P.C.M. al tempo del Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.