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La centralità della Costituzione nel sistema delle fonti


Al primo codice di procedura penale dell'Italia unitaria, varato nel 1865 attraverso l'estensione all'intero territorio nazionale del codice del Regno di Sardegna del 1859, seguì dapprima il codice del 1913, di seguito quello del 1930, mentre solo nel 1988 si pervenne al primo codice dell'età repubblicana. I precedenti codici di rito erano stati varati nel vigore dello Statuto Albertino: un testo costituzionale breve, concesso da Carlo Alberto di Savoia a seguito dei moti rivoluzionari del 1848, che risentiva fortemente dei rapporti asimmetrici tra potere e libertà tipici di una monarchia non avanzata; una costituzione, soprattutto, flessibile, che occupava nel sistema delle fonti un rango pari a quello della legge ordinaria.

Con la Costituzione repubblicana del 1948, i rapporti tra autorità e libertà sono stati interamente ripensati attraverso la valorizzazione del principio personalistico; il baricentro del sistema si sposta sui diritti inviolabili della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2; le stesse libertà negative di origine liberale (libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza…) sono risultate trasfigurate nella nuova cornice della primazia costituzionale della tutela della persona umana.

Il ruolo centrale nel sistema delle fonti del diritto processuale penale è oggi ricoperto dalla Costituzione della repubblica, rigida e non più flessibile.
Secondo un'impostazione autorevole e condivisibile, il diritto processuale penale è diritto costituzionale applicato (Nobili): come luogo di composizione e contrapposizione di autorità e libertà, si tratta del terreno che più da vicino risente, in chiave di normazione, interpretazione e prassi, del mutare nel tempo di tali rapporti sul piano dei valori diffusi nel tessuto sociale.

A) Centralità art. 2 Cost.: si pensi al divieto assoluto di adoperare, in sede di escussione della fonte dichiarativa o di interrogatorio dell'imputato, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti, o al potere-dovere del presidente del collegio dibattimentale di curare che l'esame del dichiarante sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

B) L'art. 3 Cost. riveste il ruolo di perno del sistema: il principio di eguaglianza costituisce un formante nelle scelte legislative e il primo canone ermeneutico rivolto all'interprete, e rileva anche nella sua veste di canone di ragionevolezza. Lo stesso art. è spesso evocato quale parametro di scrutinio ai fini della sollevazione delle questioni di costituzionalità, nonché costituisce uno dei fondamenti delle declaratorie di illegittimità costituzionale concernenti norme processuali penali.

C) L'art. 13 Cost. apre il catalogo delle libertà negative. Il processo penale è l'unica esperienza processuale statuale che ospita al suo interno regimi limitativi della libertà personale di un soggetto che, a processo in corso, è assistito dalla presunzione di non colpevolezza.

D) Art. 14 Cost.: tutela la libertà di domicilio.

E) L'art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione: i suoi raccordi con il sistema processuale penale vanno dalla disciplina delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico o le videoriprese.

F) L'art. 24 comma II Cost. tutela l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e tale previsione ha natura aperta.
L'art. 111 comma III Cost. elenca, senza pretesa di completezza, alcuni tra i più importanti diritti difensivi spettanti all'accusato.

G) L'art. 25 comma I Cost., che fissa il principio della naturalità e precostituzione del giudice, va letto unitamente alla previsione della terzietà ed imparzialità del giudice ex art. 111 comma II Cost.

H) Art. 27 comma II Cost.: presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva → rileva tanto in chiave di regola di trattamento (l'imputato non può essere trattato come se fosse colpevole) quanto in veste di regola di giudizio (distinguibile in regola probatoria, per cui l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa, e in regola decisoria sul fatto incerto, per cui, ove l'accusa non ne abbia provato la colpevolezza al di là di ogni dubbio ragionevole, l'imputato deve essere prosciolto dall'addebito formulato a suo carico).

I) Gli artt. 101 ss. Cost. danno corpo alle prerogative istituzionali della magistratura, scolpendone i principi di autonomia e indipendenza che, insieme all'imparzialità, ne disegnano lo statuto costituzionale di fondo.

L) L'art. 109 Cost. fissa il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, salva la dipendenza gerarchica dagli organi di polizia dai propri Corpi di appartenenza.

M) Art. 111 Cost (come modificato dalla l. cost. n. 2/1999): "giusto processo" → i primi due commi si riferiscono ad ogni tipologia processuale, mentre i commi 3-5 fissano garanzie tipiche del processo penale, tra cui la regola del contraddittorio nella formazione della prova e la previsione di un novero chiuso di deroghe autorizzate.

N) Art. 112 Cost.: obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, da cui discendono il principio di completezza delle indagini e la fisionomia del rito dell'archiviazione della notitia criminis infondata.

Tratto da SISTEMA PENALE E IL SISTEMA DELLE FONTI di Gianfranco Fettolini
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