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Obbligazione: luogo di esecuzione della prestazione

OBBLIGAZIONE: LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE


Se il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme del codice civile:
Mancando ogni diversa indicazione o criterio di individuazione, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta; l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. In altri caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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