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Scioglimento del rapporto sociale


Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio può aver luogo per effetto di morte, recesso o esclusione, e determina la liquidazione della partecipazione a favore del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla data in cui lo scioglimento diviene efficace. Il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto ad ottenere soltanto una somma di denaro che rappresenti il valore della partecipazione stessa; non si può pretendere la restituzione dei beni in natura  conferiti in proprietà o in godimento.
Se rimane un unico socio, è necessario ricostituire la pluralità della compagine sociale entro sei mesi, pena lo scioglimento della società. Nella SAS quando viene meno la totalità degli accomandatari o degli accomandanti deve essere ripristinata la presenza di soci di entrambe le categorie, sempre entro sei mesi, per evitare lo scioglimento.
La morte del socio determina lo scioglimento della partecipazione, che dovrà essere liquidata ai suoi successori nel termine di sei mesi. I soci superstiti possono in ogni caso decidere all’unanimità:
* lo scioglimento anticipato della società
* la continuazione dell’attività con gli eredi
Nel caso di morte del socio accomandante, i suoi successori divengono autonomamente soci in virtù della devoluzione successoria, senza necessità di un apposito consenso.
Esistono delle clausole di continuazione che obbligano i soci superstiti a continuare l’attività con gli eredi. Esistono clausole di continuazione:
* facoltative: agli eredi è riconosciuta la facoltà di continuare la società
* obbligatorie: se gli eredi sono obbligati a continuare la società
* automatiche o di successione: se l’ingresso in società costituisce effetto automatico
Il diritto di recesso è il diritto potestativo di sciogliere unilateralmente la singola partecipazione sociale, in forza della manifestazione di volontà dello stesso socio.
Cause che legittimano il recesso:
- società contratta a tempo indeterminato
- giusta causa o per altre cause previste dal contratto sociale
- trasformazione, fusione o scissione
Il diritto di recesso viene esercitato mediante una comunicazione agli altri soci e bisogna tenere conto del regime di pubblicità legale previsto per le modificazioni del contratto sociale.
Cause di esclusione volontaria:
° gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale
° mutamenti dello stato personale (interdizione, inabilitazione…)
° sopravvenuta impossibilità del conferimento
La decisione di esclusione volontaria deve essere motivata e comunicata al socio escluso, il quale può fare opposizione davanti al tribunale nel termine di 30 giorni.
La legge prevede due casi di esclusione di diritto, indipendenti dalla volontà degli altri soci:
- la dichiarazione di fallimento del socio
- l’avvenuta liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare del socio.

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