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L’organizzazione delle società di persone


Il legislatore utilizza il regime della SS come prototipo normativo generale della SNC e della SAS.
La legge rende utilizzabile il tipo della SS per le sole attività agricole e per l’esercizio in forma associata dell’attività libero-professionale, mentre nessun limite è disposto per i tipi di SNC e SAS.
I principi caratterizzanti della SNC sono: l’inderogabilità del principio della responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali e un più accentuato grado di autonomia patrimoniale.
La SAS di caratterizza rispetto alla SNC per l’esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e hanno il potere di amministrare, e gli accomandanti che rispondono solo limitatamente alla quota conferita ma sono del tutto esclusi dall’amministrazione.
L’autonomia patrimoniale è un tratto comune a tutte le società di persone, ognuna ha un patrimonio distinto e separato da quello personale di ciascuno dei soci. L’autonomia è imperfetta perché ci sono delle norme che regolano i poteri dei creditori sociali rispetto al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e i poteri dei creditori personali del socio rispetto al patrimonio sociale.
I creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, ma debbono preventivamente tentare di fare valere i propri diritti sul patrimonio della società.
I creditori personali del singolo socio possono in determinate condizioni ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore. Vige comunque il principio di separazione tra patrimonio della società e patrimonio personale di ciascuno dei suoi soci.
La società di persone è, rispetto ai suoi soci, un ente collettivo distinto e, come tale, centro di imputazione giuridica autonomo, munito di una propria soggettività.
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nelle persone dei soci.
La società di persone è un soggetto collettivo non personificato, dotato di una sua soggettività tale da consentire di affermare un’alterità soggettiva della società rispetto ai suoi soci.
Dal riconoscimento della soggettività giuridica alla società di persone consegue che:
* le obbligazioni della società non sono obbligazioni personali dei soci
* per il pagamento dei debiti sociali il socio è responsabile non per debito proprio ma per debito altrui
* i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, ma di proprietà della società
* imprenditore non è il gruppo dei soci, ma la società
I soci sono responsabili in solido tra di loro per tutte le obbligazioni sociali, contrattuali o extracontrattuali, ma i creditori prima di poter aggredire il patrimonio dei soci, dovranno cercare di soddisfarsi sul patrimonio sociale
Una deroga alla responsabilità dei soci è prevista per le società che esercitano un’impresa sociale. Questa norma prevede che se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio netto superiore a 20.000€, dal momento dell’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese risponde delle obbligazioni assunte soltanto la società con il suo patrimonio; qualora per effetto di perdite il patrimonio diminuisca di oltre un terzo al di sotto del limite dei 20.000€, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto della società.
Tutti i soci partecipano alle perdite della gestione sociale e, nei limiti del divieto del patto leonino, i soci sono liberi di stabilire il grado di partecipazione di ognuno di essi alle perdite.
Nella SS il socio potrà evitare l’aggressione del proprio patrimonio indicando al creditore i beni sui quali potrà agevolmente soddisfarsi.
Il beneficio di escussione nella SNC prevede che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei debiti sociali dai soci se non dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
Il nuovo socio che entra a far parte di una società già esistente sarà illimitatamente responsabile assieme agli altri soci per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Quando invece si scioglie il rapporto sociale del singolo socio con la società, il socio uscente non sarà più responsabile per le obbligazioni sociali sorte successivamente al verificarsi dello scioglimento, purché sia stato reso noto ai terzi:
° SS: reso noto attraverso mezzi idonei
° SNC – SAS: pubblicità legale
Dall’iscrizione dello scioglimento del rapporto nel registro delle imprese decorre il termine annuale entro cui il socio uscente può essere dichiarato fallito a seguito del fallimento della società.
Il socio uscente continuerà ad essere responsabile illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per tutte le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il creditore personale del socio può far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio suo debitore o compiere atti conservativi.
Nella SS e nella società irregolare, il creditore personale del socio ha il potere di chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore a condizione di provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
Nella SNC e nella SAS l’autonomia patrimoniale viene preservata per tutta la durata originaria della società, perciò il creditore personale in caso di proroga della società potrà attivarsi per la tutela delle sue ragioni:
* Proroga espressa: facendo un’opposizione giudiziale alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, se l’opposizione è accolta la società deve liquidare a favore del creditore la quota del socio debitore
* Proroga tacita: può chiedere direttamente la liquidazione della quota, previa allegazione e dimostrazione dell’insufficienza degli altri beni del socio debitore.
Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti che rappresentano la prestazione patrimoniale eseguita o promessa dai soci al momento dell’adesione al contratto sociale in sede di costituzione o in una sua successiva modifica.
Nell’atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e i modi di valutazione. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro, quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale.

Nelle società personali qualunque entità utile allo svolgimento dell’attività sociale e suscettibile di valutazione economica può essere oggetto di conferimento; quindi denaro, beni in natura e crediti, prestazioni di opera o di servizi.

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