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Altre forme di disclosure introdotte dagli IAS-IFRS


Lo Standing Interpretations Committee (SIC) stabilisce che le società Special Pur pose (ossia quelle società create con un obiettivo preciso e ben delimitato) debbano essere incluse nel bilancio consolidato, oltre che nei casi previsti dallo IAS. Il principio contabile IAS 14"Segment reporting" prevede che le imprese che emettono strumenti finanziari quotati individuino, all’interno della struttura aziendale, i settori "rilevanti"(ossia soggetti a rischi e profitti autonomi rispetto agli altri) sulla base dell’attività svolta e della localizzazione geografica. Tra questi 2 criteri, quello ritenuto più importante individua i segmenti "primari", l’altro i segmenti "secondari". Per i primi le informazioni da fornire comprendono ricavi, risultato operativo, cash flow, svalutazioni, attività e passività totali; per i segmenti secondari i requisiti sono più limitati e dipendono dal criterio con cui essi sono individuati (tipo di attività o area geografica).

I disclosure per le imprese che non applicano gli IAS.
L’introduzione degli IAS-IFRS è destinata a coincidere con importanti cambiamenti dell’informazione contabile anche per le imprese che non applicano i principi contabili internazionali.  La prima delle 2 nuove direttive (65 e 51) è stata recepita in Italia con il d.lgs. n° 394/2003, secondo cui, a partire dal 2005 la nota integrativa del bilancio deve contenere  per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il valore equo (fair value), nonché le informazioni sull’entità e la natura degli strumenti.
Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore maggiore del valore equo, la nota deve riportare il valore contabile e il valore equo di ogni attività oltre che i motivi per il quale il valore contabile non è stato ridotto.
La normativa arricchisce anche il contenuto della relazione sulla gestione, prevedendo che illustri, per gli stupenti finanziari di entità rilevante, gli obiettivi e le politiche dell’impresa in tema di gestione del rischio finanziario, nonché l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
La direttiva CE 2003/51 (che doveva essere recepita entro il 2004) introduce novità ancor più rilevanti, in quanto attribuisce agli stati membri la facoltà di ampliare il contenuto del bilancio, prevedendo l’inserimento di "documenti aggiuntivi" rispetto a stato patrimoniale, nota integrativa e conto economico.
Infatti, lo IAS 1 prevede che il bilancio sia composto anche da un rendiconto finanziario e da un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Quest’ultimo è destinato ad assumere particolare importanza, in quanto gli IAS-IFRS determinano la comparsa di nuove voci all’interno del patrimonio netto, tra cui le riserva in cui confluiscono le variazioni del fair value delle attività disponibili per la vendita, la riserva del cash flow hedging, la componente equità delle obbligazioni convertibili in azioni, alcune opzioni call emesse su proprie azioni, gli impegni a termine di vendita di proprie azioni.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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