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Impugnabilità oggettiva




È la legge che dice cosa è impugnabile e lo sono tutte le sentenze (1°, 2°, di condanna, di proscioglimento, di non luogo a procedere emanate alla fine delle indagini preliminari, sentenze ex art. 469 c.p.p., di proscioglimento pre-dibattimentale, di procedimenti speciali) tranne il caso di giudizio di cassazione.
Dalla sentenza si impugna tutta la parte penalistica, gli interessi civili, la condanna alle spese.
Talvolta le sentenze sono inappellabili (sentenze di patteggiamento) e quindi l'unica via percorribile è il ricorso in cassazione. Le sentenze di patteggiamento sono inappellabili per ragioni di economia processuale.
Esiste un altro ricorso che è l'omissio medio (art. 569 c.p.p.), con cui si va subito in cassazione saltando l'appello.
Altri provvedimenti impugnabili sono le ordinanze, naturalmente quelle in materia di libertà personale (es: carcere, arresti domiciliari, estradizione,..).

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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