L'esecuzione del decreto di condanna
L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Peraltro, se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione. Inoltre, con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena.
In seguito all'opposizione il giudice emette il decreto di giudizio immediato sia quando tale rito sia stato chiesto dall'opponente, sia quando l'opponente non abbia formulato nessuna richiesta nell'atto di opposizione, sia quando il p.m. non abbia espresso, nel termine fissato dal giudice con decreto, il consenso alla richiesta di applicazione della pena. Se contestualmente all'opposizione è presentata domanda di oblazione il giudice decide su detta domanda prima di emanare altri provvedimenti.
Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Il giudice può prosciogliere ovvero applicare una pena che può essere anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e può, altresì, revocare i benefici già concessi.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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