Il procedimento per decreto penale
Il procedimento per decreto penale è un rito deflativo del dibattimento, nel quale, peraltro, l'eliminazione della fase dibattimentale non è sicura posto che l'opposizione al decreto penale può determinare l'instaurazione del dibattimento.
L'art. 459 c.p.p. stabilisce che nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio ed in quelli perseguibili a querela, il p.m., quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, può, entro 6 mesi dall'iscrizione del nome della persona cui è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato, presentare al giudice delle indagini preliminari, previa trasmissione del fascicolo, una richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna indicando la misura della pena. Nello specificare la pena richiesta il p.m. può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
Il giudice destinatario della richiesta può accoglierla oppure no. Nel secondo caso il giudice restituisce gli atti al p.m. a meno che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento. Nel primo caso il giudice emette il decreto penale di condanna, di cui deve essere data comunicazione al querelante. Con il decreto penale il giudice applica la pena nella misura richiesta dal p.m. specificando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale. Il giudice ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e, nei casi previsti dagli art. 196 e 197 c.p., dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Il decreto penale ha la natura di una sentenza di condanna ma anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Notevoli le connotazioni di premialità del rito: oltre alla riduzione di pena, il decreto penale non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Inoltre, il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Il decreto penale di condanna contiene (art. 460 c.p.p.):
a. le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali idonee ad identificare nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b. l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
d. il dispositivo;
e. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena;
f. l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diventa esecutivo;
g. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h. la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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