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Il confronto




È un mezzo di prova consentito dall'art. 211 c.p.p. esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate allorquando vi sia disaccordo fra le stesse su fatti o circostanze importanti.
Presupposto del confronto è, pertanto, l'esistenza di precedenti interrogatori od esami, il fatto che questi precedenti interrogatori od esami evidenzino contrasti ed il fatto che tali contrasti abbiano per oggetto fatti o circostanze importanti.
Esso serve per mettere in rapporto 2 o più persone, già esaminate, quando nel corso dell'interrogatorio hanno fornito disposizioni divergenti. Il giudice richiama ai soggetti in disaccordo le precedenti dichiarazioni chiedendo loro se confermino o modifichino le dichiarazioni stesse. Il giudice invita, altresì, ove occorra, i soggetti posti a confronto ad effettuare reciproche contestazioni.
Il confronto può avvenire tra persone che si trovano nella stessa posizione processuale oppure fra persone la cui posizione processuale è diversa.
Tale mezzo di prova è consentito indubbiamente oltre che nel dibattimento nell'incidente probatorio anche nella fase delle indagini preliminari. È da ritenersi che i confronti possano essere compiuti anche nel corso delle attività di polizia giudiziaria autonomamente espletate.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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