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L'estradizione attiva e passiva

L'estradizione attiva e passiva: nozione e principio di specialità



Secondo la definizione che se ne può ricavare dall'art. 697,1 c.p.p., l'estradizione consiste nell'atto con il quale lo Stato in cui si trova un determinato individuo consegna quest'ultimo ad un altro Stato che ne abbia fatto richiesta per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
L'estradizione si distingue in passiva (art. 699 c.p.p.) e attiva (art. 721 c.p.p.) a seconda che lo Stato italiano debba effettuare la consegna ovvero la richieda.
In entrambi i casi, si applica un fondamentale principio, definito di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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