Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Il libro XI del codice di procedura penale si occupa dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. La disciplina contenuta negli artt. 696 e seg. del codice ha tuttavia una funzione meramente sussidiaria: stabilisce infatti l'art. 696 c.p.p. che le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione sella giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale; la disciplina codicistica si applica soltanto se tali norme mancano o non dispongono diversamente (prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale).
Continua a leggere:
- Successivo: L'estradizione attiva e passiva
- Precedente: La magistratura di sorveglianza
Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
- Le "persone" nella struttura del processo penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.