Le parti private
Non esiste un imputato prima della promozione dell'azione penale.
L'art. 60 c.p.p. ribadisce la fissità dell'oggetto del processo, ma anche della persona. Infatti dispone che "assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato ". Tale qualità si conserva in ogni stato e grado del processo e si mantiene fino a quando non sia emessa la sentenza.
L'imputato è colui che viene indagato come responsabile sin dalla notitia criminis.
Prima della formulazione dell'imputazione, cioè nel corso del procedimento, non vi è mai un imputato, ma soltanto una persona assoggettata alle indagini (indagato).
L'art. 61 c.p.p. stabilisce che "i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito".
Non tutte le persone possono assumere la qualità di imputato visto che l'acquisizione della qualità di imputato è una conseguenza della capacità penale e quindi possono essere imputati soltanto i destinatari della norma penale.
Possono considerarsi soggetti processualmente incapaci gli immuni e i non imputabili. Per quanto riguarda i primi, bisogna distinguere tra immunità totale e immunità parziale.
La capacità di essere imputato coincide con la capacità di agire, cioè con la capacità di compiere le attività demandate all'imputato. Eccezioni:
- art. 70 c.p.p.: accertamenti sulla capacità dell'imputato;
- art. 71 c.p.p.: sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato.
L'art. 69 c.p.p. (morte dell'imputato) è interessante perché vige nel nostro sistema il principio del "Ne bis in idem"; ad esso si contrappongono 2 eccezioni:
- per questioni legate alla querela (es. perché è invalida);
- se l'imputato muore e dopo l'emanazione della sentenza si accerta che l'imputato è vivo, allora la prima sentenza è come se non fosse stato emanata.
L'imputato ha il diritto di difendersi. Si distingue tra difesa in senso tecnico e difesa in senso sostanziale; della prima è titolare il difensore, della seconda è titolare l'imputato.
È l'imputato che sceglie la tesi dell'ammissione della responsabilità oppure quella di sostenere l'innocenza, mentre il difensore ha il compito di dare consigli tecnici.
Una fondamentale manifestazione del diritto di difesa dell'imputato è quella che si riassume nel principio "Nemo tenetur se detegere", cioè nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni auto incriminanti.
Il difensore opera sia in funzione di rappresentanza, in quanto opera in nome altrui e per conto altrui, che di assistenza, in quanto opera in nome proprio e per conto altrui.
La rappresentanza generale è prevista per le persone giuridiche.
Una rappresentanza ex lege è prevista in certi casi (es. il rappresentante del contumace). Essa è una rappresentanza fasulla; infatti la formula serve per dire che al legislatore interessa ben poco se l'imputato sia o no in udienza.
Un altro caso di rappresentanza ex lege è nelle udienze presso la Cassazione: l'imputato non è presente, è presente solo il difensore.
L'imputato non può nominare più di 2 difensori. Il difensore può essere di fiducia o d'ufficio se l'imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo.
Nel caso di un cittadino non abbiente, i costi sono sopportati dallo stato.
Una parte privata eventuale è la parte civile. L'art. 74 c.p.p. dispone che "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno nei confronti dell'imputato del responsabile civile".
Due alternative:
1. per gli ordinamenti di common law: criterio della separazione dei giudizi;
2. per gli ordinamenti di civil law: criterio dell'unità della giurisdizione (giudizi civile e penale uniti e decisi insieme). Se non c'è condanna penale non c'è risarcimento civile.
Il codice del 1988 si avvicina alla scelta del criterio usato negli ordinamenti di common law.
L'azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel processo penale e non nel procedimento. Quindi essa presuppone l'esercizio dell'azione penale.
L'azione civile può anche venire proposta davanti al giudice civile e successivamente venire trasferita nel processo penale, ma ciò solo fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito.
La costituzione di parte civile avviene tramite una dichiarazione che può avvenire non prima dell'udienza preliminare e non dopo la fase dedicata alla verifica della costituzione delle parti. Quindi o in udienza preliminare o in dibattimento. Diventa efficace dopo che sia notificata alle altre parti.
La costituzione di parte civile non è altro che una forma di presentazione della domanda.
La parte civile, una volta costituita, è parte del processo anche se poi non si presenta in appello. Essa però può essere esclusa, anche d'ufficio.
Il responsabile civile non significa che esso sia effettivamente responsabile; deve essere ancora accertato. Quindi sarebbe più corretto dire l'ipotetico responsabile civile.
La costituzione di parte civile può essere anche revocata, sia in modo espresso che tacitamente.
Le persone giuridiche vengono equiparate in linea di principio all'imputato.
Il codice dell'88 ha deciso di non allargare troppo la maglia della costituzione di parte civile ricomprendendo enti ed associazioni di cui non si sapeva bene quale fosse il danno. Ad essi è riconosciuto il diritto di presentare memorie e richieste lungo tutto l'arco del processo, ma devono essere prima riconosciuti.
Può partecipare al processo un solo ente e se la parte offesa lo consente. La parte offesa può revocare il consenso e una volta revocato non lo può più dare a nessuno.
Il danneggiato non va confuso con l'offeso dal reato, che non sempre coincide con la persona danneggiata.
Es: se Tizio guidando in modo imprudente investe un'automobile guidata da Caio e di proprietà di Sempronio ed in tal modo cagiona lesioni a Caio e danni all'auto di Sempronio, si avrà un danneggiato, Caio, che allo stesso tempo è persona offesa dal reato di lesioni e un danneggiato, Sempronio, che non è persona offesa dal reato.
La persona offesa è quindi il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale che si presume violata.
Il responsabile civile è colui che è debitore solidale con l'imputato dei danni patrimoniali e morali nei confronti della parte civile. Infatti, allorquando si esercita l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato, la pretesa risarcitoria viene effettuata sia nei confronti dell'imputato, sia nei confronti delle persone che debbono rispondere per il fatto commesso dall'imputato.
Es: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver poto impedire il fatto.
Anche il responsabile civile può essere escluso a richiesta di parte civile, d'ufficio o in modo automatico.
Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è disciplinato dagli artt. 196 e 197 c.p.,che sono disposizioni relative a quelle del responsabile civile ma con 3 differenze:
- la richiesta a citare viene proposta non dalla parte civile ma dal p.m. o dallo stesso imputato;
- il civilmente obbligato non viene escluso in caso di instaurazione del giudizio abbreviato;
- non è possibile l'intervento giudiziario del civilmente obbligato.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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