Il P.M.
In Italia vi sono due settori della magistratura:
- la magistratura giudicante (i giudici);
- la magistratura requirente (i p.m.).
La magistratura requirente è attualmente costituita dalla procura della Repubblica presso il tribunale e la Corte d'assise, dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello e dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Detti uffici sono organizzati gerarchicamente ed hanno come capo il procuratore della Repubblica.
I due settori della magistratura non comportano, però, due carriere autonome essendo consentito il passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante e viceversa.
Il problema del p.m. è che non si capisce come inquadrarlo professionalmente. È un dipendente pubblico (art. 97 Cost.), che per la sua funzione processuale è una parte, organo dell'accusa, che ha il dovere di esercitare l'azione penale (art. 50 c.p.p.), cioè di dedurre la pretesa punitiva dello stato chiedendo al'organo giurisdizionale di pronunciarsi in ordine a una determinata imputazione.
Ma, pur svolgendo la funzione processuale di parte, non può trovarsi nella stessa situazione delle altre parti.
Il legislatore del 1988 lo ha qualificato come parte, eliminando le confusioni. Il p.m. non ha più potere di emanare provvedimenti cautelari, non ha più poteri istruttori.
Poiché il p.m. è parte, il legislatore ha eliminato la possibilità di ricusazione del giudice, ma ha mantenuto la possibilità di astensione.
Istituzionalmente è rappresentane della legge, mentre prima era definito rappresentante del potere esecutivo.
Secondo l'art. 69 c.p.p., il p.m. opera sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, ma non è un controllo su come esercita la giustizia.
C'è un problema di carattere politico: negli anni '70 si cerca di equiparare al giudice il p.m. Nel 1988 si arriva a una situazione di equilibrio.
Il p.m. è legato alle direttive del capo dell'ufficio superiore.
Dal vigente c.p.p. emerge un modello fondato sull'idea di organizzazione in cui la funzione del p.m. si sostanzia in base alle necessità procedurali.
Gli uffici del p.m. si dividono in:
- territoriale;
- funzionale;
- materiale
Le funzioni sono svolte dalla Procura Generale della Repubblica (ufficio presso ciascuna Corte d'Appello), che ha a capo un procuratore della Repubblica con accanto i sostituti, che sono anch'essi pubblici Ministeri. Inoltre ci possono essere gli aggiunti, fra i quali il procuratore può nominare un vicario che prenderà il suo posto quando il procuratore va in ferie.
Ci sono anche gli avvocati generali e nella Procura generale della Cassazione il procuratore generale aggiunto.
L'avvocato generale della procura è diverso dall'avvocato generale dello stato, che ha funzioni di rappresentanza e di difesa delle istituzioni dello stato, presso le quali svolge normalmente un ruolo di consulenza.
Presso la Procura Generale della Corte di cassazione c'è la Direzione Generale Anti-Mafia, a capo della quale c'è il procuratore nazionale anti-mafia, che dà delle direttive ai procuratori distrettuali anti-mafia.
Funzioni del P.M.:
- funzione agente (art. 112 Cost.): esercita l'azione penale e civile nei confronti dei minori e degli incapaci;
- funzione requirente: fa le richieste;
- attribuzione di poteri coercitivi non in funzione cautelare ma probatoria (es. accompagnamento coattivo);
- funzione disciplinare in udienza in mancanza del giudice.
Il momento di esercizio dell'azione penale è delineato dall'art. 405 c.p.p., il quale stabilisce che il p.m., quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'imputazione ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
Il processo penale inizia appunto con la formulazione dell'imputazione, che comporta l'esercizio dell'azione penale.
La richiesta di archiviazione sta a indicare che il p.m. non intende esercitare l'azione penale.
L'art. 408 c.p.p. prevede che la richiesta di archiviazione venga effettuata dal p.m. ed accolta dal giudice delle indagini per infondatezza della notitia criminis. Tale infondatezza è basata sul fatto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Art. 409,2 c.p.p.: se il gip non accoglie la richiesta, fissa la data dell'udienza in Camera di Consiglio.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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