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Annullamento con rinvio




La necessità di un giudizio di rinvio fa sì che alla fase rescindente svoltasi avanti alla Corte di cassazione segua una fase rescissoria a conclusione della quale dovrà essere emanata una nuova pronunzia in sostituzione di quella annullata.
Si rende, quindi, necessario precisare qual'è il giudice di rinvio, quali sono in linea generale i poteri spettanti al giudice di rinvio, quali limiti discendono o possono discendere a tali poteri dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.
L'art. 623 c.p.p. stabilisce il giudice competente per il giudizio di rinvio disponendo:
a. se oggetto dell'annullamento è un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale deve provvedere uniformandosi alla sentenza di annullamento della Corte;
b. se oggetto dell'annullamento è una sentenza di condanna la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di 1°;
c. se oggetto dell'annullamento è la sentenza di una Corte d'assise d'appello o di una Corte d'appello ovvero di una Corte d'assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio deve essere rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale più vicini;
d. se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Una volta individuato il giudice competente per il giudizio di rinvio va precisato che "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge" (art. 627,2 c.p.p.).
Individuato il giudice di rinvio e la regola che ne disciplina i poteri in generale, occorre prendere in esame i limiti a tali poteri che discendono o possono discendere dalla sentenza di annullamento:
- posto dall'art. 627,3 c.p.p., è quello per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa;
- previsto dall'art. 624,1 c.p.p., è quello per cui "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza (annullamento parziale), questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata".

Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio di rinvio va ricordato in relazione all'estensione dell'annullamento il disposto dell'art. 627,5 c.p.p., per cui "Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio" (effetti soggettivi della sentenza di annullamento).
Per quanto concerne l'impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio, detta sentenza è (art. 628,1 c.p.p.) ricorribile per cassazione allorquando sia pronunciata da un giudice d'appello ed impugnabile con il mezzo previsto dalla legge allorquando sia pronunciata dal giudice di 1°. In ogni caso, ai sensi dell'art. 628,2 c.p.p., la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza da parte del giudice di rinvio dell'obbligo di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione.
Il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione
I provvedimenti della Corte di cassazione sono, di regola, inoppugnabili. L'art. 625-bis c.p.p. prevede, tuttavia, a favore del condannato, un ricorso straordinario volto ad ottenere la correzione degli eventuali errori materiali o di fatto contenuti in tali provvedimenti.
Nella prassi si sono avute delle sviste da parte della Corte, tali da portare a degli errori irrimediabili. L'art. 625-bis c.p.p. nasce appunto da una di queste sviste.
L'errore di tipo percettivo rappresenta un'eventualità idonea a ledere dei principi costituzionali, in particolare il diritto di avere un giudizio di fronte alla Cassazione. La Corte costituzionale perciò afferma che l'errore percettivo deve avere necessariamente un rimedio e rimette gli atti alla cassazione.
La Cassazione distingue tra:
- errore materiale: mancata corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua estrinsecazione grafica. Non è una svista, un errore nella percezione della realtà;
- errore di fatto: una non corretta percezione della realtà processuale, da cui deriva un'interferenza del processo di formazione della volontà del giudice. È una svista.

Nello stesso senso sono intervenute anche le Sezioni Unite che hanno specificato che l'errore di fatto deve essere inteso come una svista percettiva.
Non deve esserci nessun tipo di valutazione dei fatti sui quali la Cassazione è chiamata a pronunciarsi. Ne deriva che non si può procedere al ricorso straordinario quando lo sbaglio attiene al giudizio, all'interpretazione di norme giuridiche.
L'errore di fatto ha:
- presupposto positivo: erronea percezione dei fatti dovuta alla svista o a un equivoco che incide sul processo;
- presupposto negativo: non si deve trattare di un errore materiale, di giudizio, di valutazione, di diritto.

La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro 180 giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
Solo il ricorso straordinario per errore di fatto è un mezzo di impugnazione, mentre quello per errore materiale può essere può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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